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SC, credito IVA: la sua indicazione nella dichiarazione equivale a domanda di rimborso

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 Con ordinanza n. 5938 del 28 febbraio 2019 la Corte di cassazione, con riferimento alla questione del rimborso del credito IVA, ha affermato che bisogna tener distinto il fatto costitutivo del diritto al rimborso dal presupposto di esigibilità del credito, qual è l'istanza di rimborso. Per il secondo trova applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile, mentre per il primo quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992. In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che «in tema di rimborsi IVA, la compilazione [...] del modello di dichiarazione unica, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata come manifestazione di volontà di ottenere il rimborso. Detta manifestazione di volontà identifica [...] la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR (la cui compilazione è necessaria per determinazione dell'importo richiesto a rimborso nella dichiarazione IVA), sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale dall'art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992 ».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta ai Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Nel caso di specie il contribuente ha indicato nella dichiarazione IVA, l'eccedenza del credito IVA da utilizzare in compensazione / detrazione negli appositi quadri (VL ed RX). Malgrado ciò, egli non ha provveduto a compilare:

  • il pertinente campo;
  • il quadro della dichiarazione annuale (RX4) relativo all'esercizio del diritto di rimborso;
  • il modello VR, necessario per la determinazione dell'importo richiesto a rimborso.

Stante l'omesso rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente ha presentato, dopo tre anni, un'istanza ad hoc. È accaduto che l'Agenzia delle Entrate ha rigettato tale istanza, affermando che il rimborso può essere riconosciuto al contribuente solo se compila il modello VR. Nel caso di specie, essendo mancata tale compilazione, la domanda di rimborso, formulata dopo tre anni con l'istanza innazi enunciata, è stata ritenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate come presentata per la prima volta. 

Questo, a parere dell'amministrazione finanziaria, ha portato alla decadenza del diritto al rimborso in questione perché, la relativa richiesta è stata formulata dopo tre anni dalla presentazione della dichiarazione e quindi oltre il termine di due anni, previsto dall'art. 21 D.Lgs. n.21/1992. Contro il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha affermato che il termine biennale di decadenza non deve esere applicato nel caso di specie in quanto l'imposta versata in eccesso si è consolidata decorsi due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale in assenza di avviso di rettifica o di avviso di accertamento. Pertanto sempre secondo la Commissione Tributaria Provinciale, una volta consolidato il credito, questo è esigibile nei successivi tre mesi ex art. 38 D.P.R. n.633/1972. Appellata la decisione di tale Commissione, in secondo grado, è stato ritenuto che il contribuente manifesta la volontà di recuperare il credito con la dichiarazione IVA. In questi casi, il diritto al rimborso non è più assoggettabile al termine biennale di decadenza, ma al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 codice civile senza che sia necessario aver avviato un'ulteriore domanda finalizzata al rimborso.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

A parere della Suprema Corte di cassazione al fine di ottenere il rimborso dell'IVA, è sufficiente che il contribuente esponga il credito d'imposta nella dichiarazione. Successivamente sarà cura dell'Amministrazione finanziaria esercitare il dovere-potere di controllo sui dati esposti in dichiarazione; per cui laddove il credito di imposta indicato nella dichiarazione del contribuente non venga contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessario che il contribuente presenti una specifica istanza di rimborso. A tal proposito, i Giudici di legittimità richiamano un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la proposizione di una richiesta di rimborso costituisce il presupposto per esigere la liquidazione del rimborso stesso (cfr. Cass. sez. 5 n. 4559 del 22/02/2017 Rv. 643105 - 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014 Rv. 632503 - 01; Cass. 27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n. 15229). 

Ne consegue che, ad avviso della Corte di Cassazione, non trova applicazione il termine biennale di decadenza di cui all'art.21 comma 2 D.Lgs. n.21/1992. Infatti, a suo parere, all'istanza di rimborso che costituisce il presupposto di esigibilità del credito IVA e, quindi, il presupposto per dare avvio al rimborso di questo, poiché non integra il fatto costitutivo del diritto, si applica il solo termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 codice civile. Tale disposizione stabilisce che «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni» . Tornando al caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, «la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR (che attiene alla specifica domanda di rimborso) costituisce, ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972 art.38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso» ("ex plurimis", Cass. nn. 4592, 4857 e 9941 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011). Ne consegue che, secondo la Corte di cassazione, nella fattispecie in esame, il contribuente nella dichiarazione annuale avendo già manifestato esaustivamente la volontà diretta all'ottenimento del rimborso, indicando negli appositi quadri (VL ed RX) l'eccedenza del credito IVA da utilizzare in compensazione / detrazione, non è decaduto dal diritto per aver presentato l'istanza oltre il termine biennale di decadenza. E ciò malgrado l'omessa compilazione del modello VR (in tal senso cfr. Cass. nn. 2005, 3742, 6486, 6986, 6987 e 8790 del 2014; nn. 8813 e 23755 del 2013; nn. 7684, 7685 e 15229 del 2012). In queste ipotesi, infatti, alla luce di quanto sopra esposto, il su indicato termine di decadenza non trova attuazione. In forza delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione dei Giudici di secondo grado.  

 

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