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Fonte: https://www.cassaforense.it/
La ricongiunzione è l'istituto che consente al titolare di posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di unificare, mediante trasferimento, i contributi versati presso diversi enti previdenziali in un'unica gestione ai fini pensionistici. Ma quando e come è possibile la ricongiunzione per gli avvocati iscritti a Cassa Forense?
Ricongiunzione dei periodi contributivi per frazioni di anno
Per quanto riguarda l'avvocato che abbia svolto, prima della professione forense, lavoro dipendente a termine per frazioni di anno, Cassa Forense ha precisato che la ricongiunzione riguarda la globalità dei contributi e può essere richiesta in un qualsiasi momento all'ente previdenziale di ultima iscrizione. A tal fine l'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto:
Il versamento di un anno alla Gestione Separata INPS non vale ai fini della pensione
A questo proposito Cassa Forense ha affermato che in base della normativa vigente i contributi versati alla gestione separata INPS non possono essere oggetto di ricongiunzione, ma possono formare oggetto di totalizzazione e cumulo e le relative domande possono essere presentate solo in sede di pensionamento alla maturazione dei requisiti previsti.
Ricongiunzione in caso di cancellazione dall'Albo
La ricongiunzione degli anni contributivi è possibile anche nel caso in cui l'avvocato si cancelli dall'Albo per aver vinto un concorso pubblico, incompatibile con l'esercizio della professione.
In tal caso, infatti, il professionista che si cancella dagli Albi e dalla Cassa potrà ricongiungere i contributi versati in Cassa con la nuova gestione previdenziale presentando a quest'ultima la relativa domanda ed essendo la ricongiunzione un istituto potenzialmente oneroso, sarà cura del nuovo Ente previdenziale procedere alla lavorazione dell'iter istruttorio e alla determinazione dell'eventuale onere dovuto.
Cumulo degli anni riscattati e di quelli oggetto di ricongiunzione
Ci si è chiesti se gli anni riscattati e quelli oggetto di ricongiunzione siano utilizzabili ai fini della pensione qualora si voglia anticipare il pensionamento con decurtazione. Al fine di risolvere ogni dubbio, Cassa Forense ha affermato che
Impossibilità di usufruire della ricongiunzione
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla ricongiunzione, con i contributi versati all'INPS perché troppo onerosa, i contributi versati presso altri Enti Previdenziali possono essere oggetto di
Nel caso in cui l'avvocato svolga attività professionale e paghi i contributi previdenziali sia in Italia che in Paesi esteri, al momento della cessazione dell'attività all'estero non può richiedere la ricongiunzione.
Ciò in quanto i lavoratori italiani, autonomi o subordinati, che durante la loro vita lavorativa hanno maturato posizioni assicurative anche presso Enti previdenziali in Stati esteri possono, a determinate condizioni, conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati tramite la totalizzazione internazionale, la quale è prevista anche da convenzioni ed accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con altri Stati extra UE.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.