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Cassa forense. Quando è possibile la ricongiunzione?

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Fonte: https://www.cassaforense.it/

La ricongiunzione è l'istituto che consente al titolare di posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di unificare, mediante trasferimento, i contributi versati presso diversi enti previdenziali in un'unica gestione ai fini pensionistici. Ma quando e come è possibile la ricongiunzione per gli avvocati iscritti a Cassa Forense?

Ricongiunzione dei periodi contributivi per frazioni di anno

Per quanto riguarda l'avvocato che abbia svolto, prima della professione forense, lavoro dipendente a termine per frazioni di anno, Cassa Forense ha precisato che la ricongiunzione riguarda la globalità dei contributi e può essere richiesta in un qualsiasi momento all'ente previdenziale di ultima iscrizione. A tal fine l'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto:

  • sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione,
  • sia dal complesso dei periodi ricongiunti espressi in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

Il versamento di un anno alla Gestione Separata INPS non vale ai fini della pensione

A questo proposito Cassa Forense ha affermato che in base della normativa vigente i contributi versati alla gestione separata INPS non possono essere oggetto di ricongiunzione, ma possono formare oggetto di totalizzazione e cumulo e le relative domande possono essere presentate solo in sede di pensionamento alla maturazione dei requisiti previsti. 

 Ricongiunzione in caso di cancellazione dall'Albo

La ricongiunzione degli anni contributivi è possibile anche nel caso in cui l'avvocato si cancelli dall'Albo per aver vinto un concorso pubblico, incompatibile con l'esercizio della professione.

In tal caso, infatti, il professionista che si cancella dagli Albi e dalla Cassa potrà ricongiungere i contributi versati in Cassa con la nuova gestione previdenziale presentando a quest'ultima la relativa domanda ed essendo la ricongiunzione un istituto potenzialmente oneroso, sarà cura del nuovo Ente previdenziale procedere alla lavorazione dell'iter istruttorio e alla determinazione dell'eventuale onere dovuto.

Cumulo degli anni riscattati e di quelli oggetto di ricongiunzione

Ci si è chiesti se gli anni riscattati e quelli oggetto di ricongiunzione siano utilizzabili ai fini della pensione qualora si voglia anticipare il pensionamento con decurtazione. Al fine di risolvere ogni dubbio, Cassa Forense ha affermato che

  • gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati;
  • parimenti gli anni per i quali è stata esercitata la ricongiunzione comportano un aumento di anzianità previdenziale e un aumento del trattamento pensionistico a fronte della contribuzione trasferita;
  • la ricongiunzione effettuata per anni coincidenti non determina un aumento dell'anzianità. Ne consegue che anni acquisiti tramite riscatto e ricongiunzione, purché non coincidenti, sono utilizzabili ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione. 

 Impossibilità di usufruire della ricongiunzione

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla ricongiunzione, con i contributi versati all'INPS perché troppo onerosa, i contributi versati presso altri Enti Previdenziali possono essere oggetto di

  • pensione in cumulo o
  • totalizzazione. A differenza della ricongiunzione, questi ultimi due istituti non comportano oneri da versare con la conseguenza che possono essere richiesti solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente.
      Al momento della domanda di pensione in cumulo o in totalizzazione le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione maturati e l'intera pensione calcolata verrà pagata direttamente dall'INPS. Contribuzione in diversi Stati

Nel caso in cui l'avvocato svolga attività professionale e paghi i contributi previdenziali sia in Italia che in Paesi esteri, al momento della cessazione dell'attività all'estero non può richiedere la ricongiunzione.

Ciò in quanto i lavoratori italiani, autonomi o subordinati, che durante la loro vita lavorativa hanno maturato posizioni assicurative anche presso Enti previdenziali in Stati esteri possono, a determinate condizioni, conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati tramite la totalizzazione internazionale, la quale è prevista anche da convenzioni ed accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con altri Stati extra UE.

 

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