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Donne vittime di violenza: il congedo retribuito e le ultime novità dall’Inps

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 Inquadramento normativo: d.lgs. n. 80/2015 art. 24; Circolare Inps n. 65 del 15 aprile 2016; Circolare Inps n. 3 del 22 gennaio 2019.


Cosa è: si tratta di un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell'arco temporale di tre anni.


A chi spetta: alle lavoratrici dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) del settore pubblico e privato; alle lavoratrici agricole a tempo determinato o indeterminato; alle lavoratrici stagionali; alle apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo; alle lavoratrici autonome e a quelle iscritte alla Gestione Separata Inps; alle lavoratrici autonome dello spettacolo.

A partire da gennaio 2018 è esteso anche alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.


Presupposti: occorre essere una lavoratrice dipendente con rapporto di lavoro in corso di svolgimento o, a partire dal 2016, una lavoratrice autonoma, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.


Cosa spetta: il congedo si atteggia diversamente a seconda che la lavoratrice sia una dipendente o una parasubordinata. Nel primo caso la dipendente ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi; le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, invece, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.


Focus: il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria.

La modalità oraria consente l'astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (ad esempio, se l'orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l'assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall'articolazione settimanale dell'orario di lavoro).

Quanto spetta: per le lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, a cui non corrisponde alcun diritto al pagamento dell'indennità.

Alle dipendenti, invece, per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un'indennità giornaliera pari al 100% dell'ultima retribuzione. Tale retribuzione è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In caso di fruizione oraria, l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera.


Modalità di pagamento: si procede secondo le regole previste per il pagamento delle indennità di maternità, con anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

È, invece, pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale alle operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione.


Contribuzione: alla lavoratrice dipendente in congedo (sia esso fruito in modalità giornaliera o oraria) spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa; il periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Durata: il congedo indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall'attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato

Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa: non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell'attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Adempimenti: la lavoratrice è tenuta, salvi casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, indicandogli l'inizio e la fine del periodo di congedo e consegnandoli la certificazione relativa al percorso di protezione.

Per consentire all'Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell'inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell'astensione).


Procedura: fino al 31 marzo 2019 la domanda potrà essere presentata sia in formato cartaceo (utilizzando il modulo, presente sul sito dell'Inps con il codice SR165) sia in modalità telematica (tramite il contact center, il sito online se si è muniti di PIN dispositivo, SPID o CNS, o gli enti di patronato).

Dal 1° aprile 2019, invece, la richiesta di congedo dovrà essere presentata dall'interessata esclusivamente per via telematica, allegando in formato elettronico ogni ulteriore necessaria documentazione.

La trasmissione telematica delle certificazioni costituisce un flusso comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati: resta a carico della lavoratrice l'onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro. 

 

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