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Violenza sessuale: è reato baciare la prostituta durante la prestazione a pagamento

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Con la sentenza n. 2201 dello scorso 21 gennaio, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di violenza sessuale inflitto ad un uomo che aveva baciato una prostituta con la quale aveva concordato una prestazione sessuale a pagamento.

Si è difatti specificato che va qualificato come "atto sessuale" penalmente rilevante anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato per il delitto di cui all'art. 609-bis per aver cercato di baciare una prostituta.

In particolare quest'ultima, pur avendo concordato con l'imputato una prestazione sessuale a pagamento ed il relativo importo, aveva poi deciso di recedere da tale accordo non intendendo farsi baciare dall'uomo, che pretendeva che quel rapporto fosse eseguito con modalità a lei non gradite, perché al di fuori del perimetro delle attività che la stessa era solita consentire ai propri clienti.

Per tali fatti, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma, determinava la pena in 2 anni di reclusione, riconoscendo i doppi benefici di legge. 

Secondo i giudici di appello, infatti, l'attività invasiva della sfera sessuale non investiva l'intero rapporto sessuale, ma era da considerarsi limitata all'iniziativa di baciarla e strapparle i vestiti indossati: attività, queste, non gradite alla prostituta che, per reagire, tentava la fuga.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo eccepiva violazione di legge in relazione all' art. 609 bis c.p., sostenendo come, per dottrina pacifica, solo il bacio profondo avrebbe connotato sessualmente l'atto come integrante gli estremi della violenza sessuale: nella specie, non vi sarebbe stato alcun bacio profondo, bensì un'azione di routine irrilevante nell'ambito di un rapporto sessuale mercenario già iniziato.

In seconda istanza l'uomo evidenziava come giammai potesse parlarsi di reato consumato, posto che si era di fronte ad un mero tentativo di bacio: la fuga della prostituta, infatti, era stata dettata unicamente dalla telefonata che la donna aveva ricevuto dai propri protettori, che verosimilmente l'avvisavano dell'arrivo delle pattuglie dei vigili urbani.

La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.

La Corte premette che tutti i motivi di ricorso tendono a un riesame delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità in presenza di motivazione logica ed adeguata. 

Difatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

Ciò chiarito, la Corte specifica che va qualificato come "atto sessuale" penalmente rilevante anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto.

In merito alla pretesa configurabilità del tentativo, gli Ermellini evidenziano come, in tema di reati sessuali, anche il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, incida sulla libertà sessuale della vittima.

Nel caso di specie, il bacio venne dato alla persona offesa nel contesto del rapporto sessuale, e, dunque, indubbiamente aveva una connotazione sessuale, costituendo, per giunta, una modalità di esecuzione non gradita perché al di fuori del perimetro dell'attività che la donna era solita consentire ai propri clienti.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

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