Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Violenza sessuale: l’aggravante della violenza grave si applica solo se la persona offesa è minorenne

Imagoeconomica_1498065

Con la sentenza n. 45938 dello scorso 13 novembre, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha riformato la condanna per il reato di violenza sessuale aggravata inflitta ad un uomo cui era stata applicata la circostanza aggravante (art. 609 ter c.p., n. 5 sexies) applicabile per le ipotesi di delitto commesso con violenze gravi, per aver costretto una donna a subire un rapporto sessuale, picchiandola selvaggiamente e massacrandola con pugni per resistere alla sua opposizione

Si è difatti specificato che entrambe le ipotesi aggravate delineate nell'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 sexies, si riferiscono a fatti di violenza sessuale commessi in danno di persone minorenni, non essendo stato al legislatore delegato attribuito anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato dei reati di violenza sessuale aggravata e lesioni personali commessi in danno di una donna.

L'imputato, dopo essersi appartato con una ragazza, appena conosciuta in discoteca, la costringeva a subire un rapporto anale; a fronte del rifiuto e dell'opposizione della donna, che tentava in ogni modo di resistere al rapporto sessuale, l'imputato la picchiava in modo selvaggio, massacrandola con pugni. 

Per tali fatti, sia il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, che la Corte d'appello di Roma, condannavano l'uomo alla pena di otto anni di reclusione per i due reati, riuniti nel vincolo della continuazione, oltre alle pene accessorie di legge.

In particolare la Corte territoriale applicava l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 5 sexies ritenendo che, nel caso in esame, si fosse di fronte ad una ipotesi di delitto commesso con violenze gravi; a tal fine specificava come l'aggravante in parola non fosse riferita alle sole persone offese minori d'età, ma a tutte le ipotesi delittuose di violenza sessuale in cui le violenze fossero state, per l'appunto, "gravi".

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo lamentava erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 5 sexies, prima parte, per aver commesso il fatto con violenze gravi, deducendo come siffatta circostanza – essendo stata inserita nel codice in attuazione di una Direttiva avente come finalità la tutela dei minorinon poteva essere estesa alle persone offese maggiorenni.

La Cassazione condivide la censura prospettata.

La Corte premette che l'art. 609 bis c.p. disciplina due distinte aggravanti: la prima legata alla commissione del fatto con violenze gravi; la seconda alla circostanza che dal fatto sia derivato al minore un pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte. 

Sotto un punto di vista letterale, quindi, solo la seconda aggravante è letteralmente riferita al soggetto passivo minorenne, mentre la prima potrebbe anche essere intesa come riferita alla vittima del reato di violenza sessuale, indipendentemente dalla sua età: tale interpretazione avallerebbe, quindi, quanto sostenuto dalla Corte di appello, nel ritenere applicabile l'aggravante in parola a tutte le ipotesi delittuose di violenza sessuale in cui le violenze siano da ritenersi gravi.

Tuttavia, la Corte ricorda che tale interpretazione solleva un fondato dubbio di legittimità costituzionale della disposizione, posto che la stessa è stata inserita nel codice penale con il d. lgs. n. 39/2014, in attuazione della legge di recepimento della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Sul punto, gli Ermellini specificano che il legislatore italiano con la circostanza oggetto di contestazione ha inteso introdurre nel diritto interno quell'aggravamento di pena che il legislatore Eurounitario, nella direttiva citata, sollecitava con riguardo ai soli reati commessi in danno di soggetti minorenni.

Alla luce di tanto, l'interpretazione sistematica condotta in ottica costituzionalmente orientata impone di escludere che la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p.,comma 1, n. 5 sexies, prima parte, sia applicabile anche ai reati di violenza sessuale commessi in danno di persone maggiorenni, risolvendosi la contraria opzione ermeneutica, seguita nella sentenza impugnata, in un eccesso di delega.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte - escluso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio potesse essere applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 sexies – accoglie il motivo di ricorso, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della predetta circostanza aggravante e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cinema Forense - Phil Spector
Principio del collegio perfetto: non è violato se ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito