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Il consiglio di classe quando è costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico, nell'espletamento di attività valutativa, opera come un collegio perfetto. Questo è il principio del collegio perfetto che non si considera violato se i docenti titolari di cattedra sono assenti e sono sostituiti da altri docenti in forza di apposite nomine del dirigente scolastico.
Questo è quanto ha statuito il Tar Calabria, con sentenza n. 1986 del 2 dicembre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio i punti salienti della questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa.
I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sull'alunno minore non ammesso alla classe successiva, hanno agito in giudizio per impugnare il provvedimento concernente proprio la predetta non ammissione. Essi lamentano, tra le altre violazioni, quella del principio del collegio perfetto. In buona sostanza, a loro dire l'attività di valutazione finale di un alunno deve essere espletata dal consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe e presieduto dal dirigente scolastico. Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, detto principio non è stato rispettato, essendo stata l'attività su menzionata svolta non da tutti i componenti del collegio docenti e alla presenza di un docente di ruolo sostituito, senza nomina del dirigente. Per tal verso, il provvedimento di non ammissione, a dire dei genitori dell'alunno non ammesso, è viziato.
La sostituzione su menzionata, ad avviso del Tar, non viola il principio del collegio perfetto, come eccepito dai ricorrenti, in quanto l'art. 8 innanzi indicato chiaramente consente, nei casi di assenza di un docente componente del consiglio di classe, la sostituzione dello stesso con altro docente. La stessa giurisprudenza conferma tale possibilità. Infatti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in punto, è vero che «lo svolgimento delle prove debba avvenire da parte degli stessi docenti del consiglio di classe, ma è altrettanto vero che, in ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente [...]» (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2018, n. 12502; id. 21 dicembre 2018, n. 12150). Nel caso di specie, pertanto, a parere del Tar, è stato legittimo conferire l'incarico al docente di materia affine alla materia insegnata dal docente assente in quanto tale conferimento è conforme alla normativa vigente. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi hanno ritenuto il provvedimento impugnato, per tal verso, non viziato e, dunque, hanno ritenuto infondato il ricorso.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.