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Principio del collegio perfetto: non è violato se all'attività valutativa partecipa un docente sostituto

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Il consiglio di classe quando è costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico, nell'espletamento di attività valutativa, opera come un collegio perfetto. Questo è il principio del collegio perfetto che non si considera violato se i docenti titolari di cattedra sono assenti e sono sostituiti da altri docenti in forza di apposite nomine del dirigente scolastico. 

Questo è quanto ha statuito il Tar Calabria, con sentenza n. 1986 del 2 dicembre 2019

Ma vediamo nel dettaglio i punti salienti della questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. 

I fatti di causa. 

I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sull'alunno minore non ammesso alla classe successiva, hanno agito in giudizio per impugnare il provvedimento concernente proprio la predetta non ammissione. Essi lamentano, tra le altre violazioni, quella del principio del collegio perfetto. In buona sostanza, a loro dire l'attività di valutazione finale di un alunno deve essere espletata dal consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe e presieduto dal dirigente scolastico. Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, detto principio non è stato rispettato, essendo stata l'attività su menzionata svolta non da tutti i componenti del collegio docenti e alla presenza di un docente di ruolo sostituito, senza nomina del dirigente. Per tal verso, il provvedimento di non ammissione, a dire dei genitori dell'alunno non ammesso, è viziato.

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del Tar.
Innanzitutto, appare opportuno far rilevare che l'art. 8, comma 6, O.M., n. 92/2007 (recante «verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale»), stabilisce che:
  • «la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale;
  • se le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale hanno luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese;
  • al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate;
  • in caso di assenza di un componente del consiglio di classe si provvede alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente».
Ciò premesso, tornando al caso di specie, l'amministrazione scolastica ha provveduto a sostituire l'unico docente inserito nella graduatoria d'istituto perché impossibilitato a partecipare all'attività valutativa in questione. L'insegnante è stato sostituito con un altro docente titolare dell'affine insegnamento dal momento che l'assente era l'unico insegnante in servizio presso l'Istituto intimato per quella materia. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la scuola è stata obbligata a fare ricorso al criterio dell'affinità disciplinare.

La sostituzione su menzionata, ad avviso del Tar, non viola il principio del collegio perfetto, come eccepito dai ricorrenti, in quanto l'art. 8 innanzi indicato chiaramente consente, nei casi di assenza di un docente componente del consiglio di classe, la sostituzione dello stesso con altro docente. La stessa giurisprudenza conferma tale possibilità. Infatti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in punto, è vero che «lo svolgimento delle prove debba avvenire da parte degli stessi docenti del consiglio di classe, ma è altrettanto vero che, in ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente [...]» (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2018, n. 12502; id. 21 dicembre 2018, n. 12150). Nel caso di specie, pertanto, a parere del Tar, è stato legittimo conferire l'incarico al docente di materia affine alla materia insegnata dal docente assente in quanto tale conferimento è conforme alla normativa vigente. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi hanno ritenuto il provvedimento impugnato, per tal verso, non viziato e, dunque, hanno ritenuto infondato il ricorso. 

 

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