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Rimessa alle SS.UU questione sulla sorveglianza speciale e concetto di "pubblica riunione"

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 Con l'ordinanza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 gennaio 2019,

è stata rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite la questione avente come tema l'esatta individuazione del concetto di "pubblica riunione", in riferimento all'ipotesi di reato di violazione della misura personale di prevenzione sociale della sorveglianza speciale.

I Fatti

La Corte di Appello di Bari aveva confermato la decisione emessa in primo grado - dal Gup del Tribunale di Trani - nei confronti di due soggetti nei confronti dei quali era stata affermata la loro penale responsabilità in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, per la violazione di prescrizioni derivanti dall'avvenuta sottoposizione - di entrambi - alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno).

In particolare entrambi gli imputati erano statisorpresi all'interno del palasport di (OMISSIS) ove si svolgeva un torneo internazionale di tennis, in violazione del divieto della specifica prescrizione di nono partecipare a pubbliche riunioni e del divietodifrequentare pregiudicati o di altri soggetti sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

Avverso la sentenza della Corte di appello proponevano ricorso per cassazione - a mezzo dei rispettivi difensori entrami gli imputati.

Col ricorso proposto dal primo imputato si deduceva il vizio di motivazione della sentenza ed erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Con questo motivo la difesa sosteneva l'assenza di pericolosità del contesto in cui si svolgeva il torneo di tennis, rispetto ad altri (ad es. le partite di calcio)

Col ricorso proposto dal secondo imputatosi deduceva esclusivamente il vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della punibilità in merito all'aspetto della reciproca frequentazione.

 Motivazione

I giudici della Prima Sezione, in considerazione della fondatezza delle doglianze avanzate dai ricorrenti hanno ritenuto necessario disporre la rimessione della trattazione dei due ricorsi alle Sezioni Unite della Corte. I giudici di legittimità hanno fatto evidenziato infatti che nelle decisioni più recenti è emerso un visibile contrasto interpretativo in ordine alla identificazione dei caratteri concreti della disposizione incriminatrice azionata, in rapporto alla violazione della prescrizione, posta a carico di ogni sorvegliato speciale (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4), di non partecipare a pubbliche riunioni.

A tal fine, i giudici della Prima Sezione hanno richiamato la decisione n. 31322 del 9.4.2018 della stessa sezione secondo cui il rinvio espresso nella disposizione di cui all'art. 75 Cod. Ant. alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, non possa ricomprendere il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in virtù della ritenuta indeterminatezza della nozione di pubblica riunione (massima rv 273499 - 01).

Secondo questo orientamento giurisprudenziale, la prescrizione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni è espressa nella legge regolatrice - senza alcun limite temporale o spaziale, con eccesso di discrezionalità del giudice in sede applicativa.

"La riflessione proposta dalla sentenza n. 31322 del 2018 promuove - in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata - una riconsiderazione, pertanto, della punibilità di condotte che realizzano, in fatto, una potenziale violazione della prescrizione in parola, affermando che il deficit di tassatività e determinatezza (si richiama, sul tema, Sez. Un. n.40076 del 27.4.2017, ric. Paternò, relativa al rapporto tra l'art. 75 Cod. Ant. e la prescrizione generalista dell'obbligo di rispettare le leggi, anch'esso oggetto di rivisitazione dopo la sentenza Cedu De Tommaso) è qui rappresentato dalla difficoltà di identificazione della nozione di pubblica riunione."

 Secondo altro orientamento giurisprudenziale che è stato espresso con la decisione numero 28261 del 8.5.2018 (rv 273295 - 01), la stessa Sezione Prima della Corte, aveva ritenuto, in un caso in cui il sorvegliato speciale aveva partecipato ad una seduta del consiglio comunale, punibile la condotta, ai sensi dell'art. 75, comma 2 Cod.Ant.

Per i giudici della Prima Sezione Penale, il contrasto interpretativo che si è venuto a creare successivamente alla emissione della sentenza Corte Edu De Tommaso contro Italia, sul tema qui in rilievo, è obiettivo e radicale, il che rende necessario chiedere la rimessione alle Sezioni Unite della Corte, formulando il quesito che segue: se, ed in quali limiti la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile, in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli artt. 8 e 75 Cod.Ant..

Si allega ordinanza

 

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