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Visite di invalidità e ricorsi nella fase 2: i chiarimenti dell’Inps

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Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18 – recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – contenente misure che impattano su tutti i settori, non escluso quello assistenziale.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 18, rubricato "Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale", ha disposto che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione".

Il successivo articolo 83 del medesimo decreto-legge, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", ha previsto la sospensione dei termini in ambito giudiziario con rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato all'11 maggio dall'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 

 Con il messaggio Inps n. 2097 del 20 maggio 2020, l'Istituto ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme citate, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità ed ai relativi criteri applicativi.

In relazione alla sospensione delle visite medico legali di accertamento di invalidità, l'Inps – in esecuzione delle disposizioni introdotte dai D.P.C.M. del 9 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020 – ha disposto l'estensione su tutto il territorio nazionale delle misure organizzative di contenimento del contagio da virus COVID-19 ed ha pertanto stabilito, sino al 31 luglio 2020, la sospensione di tutte le visite medico legali di accertamento di invalidità civile, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti.

L'Inps chiarisce che le istanze pervenute dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 (ovvero il periodo preso a riferimento dal citato articolo 34 del d.l. n. 18 del 2020) saranno valutate seguendo cronologicamente l'ordine di ricezione; la decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all'accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Con successivo messaggio dell'Istituto saranno fornite le opportune indicazioni in ordine alle misure organizzative e igienico-sanitarie da adottare in vista della ripresa delle attività. 

In relazione alla sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile, l'Inps ricorda che – per effetto del combinato disposto degli articoli 34 e 83 del d.l. 18/2020, il termine decadenziale di sei mesi (di cui all'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003) previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2009) è sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all'11 maggio 2020.

Nell'ambito del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale davanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale − alla luce dell'articolo 41 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede la sospensione fino al 1° giugno 2020 dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps − i termini indicati dall'articolo 46 della legge n. 88 del 1989 sono sospesi se ricadenti nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.

 

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