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Sospensione esecuzioni relative all'abitazione principale del debitore: operatività e attività ammesse

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Inquadramento normativo: Art. 555 c.p.c., Art. 54 ter D.L. n. 17/2020 (legge di conversione n. 27/2020).

Pignoramento immobiliare e sospensione ai sensi dell'art. 54 ter D.L. n. 17/2020 (legge di conversione n. 27/2020): Il pignoramento immobiliare ha inizio con la notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto in cui viene descritto, con gli estremi richiesti dal codice civile, l'immobile e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione. Con lo stesso atto il debitore:

  • viene invitato i) ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi; ii) a eleggere il domicilio nei luoghi del circondario dove ha sede il giudice dell'esecuzione;
  • viene avvertito che i) può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese; ii) l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione.

«Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note». In questo modo si dà avvio alla procedura esecutiva immobiliare. 

In questa fase emergenziale, l'art. 54 ter del decreto cura Italia inserito nella legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, ha disposto la sospensione delle procedure esecutive relative agli immobili che costituiscono abitazione principale del debitore esecutato. In buona sostanza tale disposizione ha stabilito che «al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva [...] immobiliare, [...] che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore» .

L'operatività della sospensione e il concetto di abitazione principale: Come si legge nelle linee guida e nelle FAQ predisposte da alcuni Tribunali (come ad esempio quelle del Tribunale di Bari e del Tribunale di Brescia), la sospensione opera d'ufficio perché è una sospensione disposta direttamente dalla legge. Questo sta a significare che non dipende da un provvedimento emesso dal giudice che può limitarsi a darne atto qualora sia presentata istanza da parte del debitore esecutato, dal creditore procedente, dal CTU, dal custode giudiziario o dal professionista delegato per le operazioni di vendita (linee guida Tribunale di Bari e FAQ Tribunale di Brescia). In tali casi occorrerà segnalare che si tratti di istanza per la sospensione del pignoramento immobiliare che ha per oggetto l'abitazione principale (linee guida Tribunale di Bari). Ma cosa si intende per abitazione principale? In punto il Tribunale di Brescia precisa che «per abitazione principale deve intendersi la " dimora abituale" cioè l'abitazione in cui il debitore ha la propria residenza effettiva alla data del 30 aprile 2020»: data questa di entrata in vigore della legge di conversione su menzionata e da cui decorrono i sei mesi di cui al'art. 54 ter in questione. Infatti il periodo di sospensione opera proprio a partire dal 30 aprile 2020 sino al 30 ottobre 2020. 

Decorso tale termine tutte le attività e i termini rimasti nel frattempo sospesi, riprenderanno automaticamente senza necessità di una formale riassunzione (FAQ Tribunale di Brescia). «Non sono necessarie né istanze di parte o segnalazioni degli ausiliari, né prese d'atto e disposizioni sulla riattivazione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione allorquando nella procedura assoggettata alla sospensione ex art. 54 ter risulti già fissata udienza in data successiva al 30 ottobre 2020 e non siano in corso, alla data del 30 aprile 2020, attività esecutive diverse dalla custodia» (Linee guida del Tribunale di Bari). L'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 54 ter in esame non può essere proposta per l'esecuzione immobiliare che abbia ad oggetto immobili ad uso commerciale ove si svolge l'attività lavorativa principale del debitore. Per questi immobili è possibile solo la sospensione concordata con i creditori ex art. 624 bis c.p.c. (FAQ Tribunale di Brescia).

Quali attività sono sospese e quali no? Le attività sospese sarebbero tutte quelle funzionali all'espropriazione forzata e che alla fine conducono all'adozione di un decreto di trasferimento, quali ad esempio la stima o la conversione del pignoramento. Sarebbero invece consentiti quegli adempimenti non strettamente funzionali all'espropriazione forzata, quali ad esempio la custodia giudiziaria dell'immobile pignorato o il compimento delle formalità del professionista relative al decreto di trasferimento, ove questo sia stato già emesso. «Non sarebbe inibito, inoltre, i) al creditore procedente di porre in essere gli adempimenti di cui è onerato (quali, il deposito dell'istanza di vendita, della documentazione ipocatastale e delle relative integrazioni), ii) ad altri creditori di spiegare intervento nella procedura esecutiva sospesa» (Linee guida Tribunale di Bari). 

 

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