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Antenne e cavi sulla facciata condominiale sono consentiti?

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Riferimenti normativi: Artt. 1102 - 1122 bis c.c. - Artt. 90/91/92 D.Lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Focus: Le facciate condominiali sono sempre più attraversate da cavi volanti che, scendendo lungo le parti comuni in corrispondenza dei divisori tra i balconi degli appartamenti contigui, col-legano le singole unità immobiliari alle antenne radiotelevisive o a parabole satellitari. Ogni condòmino ha il diritto di posizionare i cavi ovunque sia necessario per ricevere il segnale dell'antenna o ciò incontra dei limiti?

Principi generali: Il diritto all'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva è regolato dall'art. 1122-bis c.c. introdotto dalla riforma del condòminio del 2012. La disposizione in esame offre la possibilità al singolo condòmino di installare impianti per la ricezione televisiva (parabole) e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, avvalendosi delle parti comuni dell'edificio condominiale. L'intervento non richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea ma incontra un limite. Infatti, come disposto dal primo comma dell'art.1122-bis c.c., esso deve essere seguito in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni ed alle proprietà esclusive preservando, in ogni caso, il decoro architettonico dell'edificio. Il limite del minor pregiudizio della proprietà individuale va inteso nel senso che l'interessato non è tenuto ad osservare le norme sulle distanze legali, di cui agli artt. 873 e ss c.c., ma può osservare distanze minori, da valutare nel caso concreto, purché arrechi il minor pregiudizio possibile alla proprietà esclusiva degli altri condòmini. Tale limite, in pratica, si impone anche quanto l'installazione è eseguita su parti di proprietà esclusiva quali i balconi.Nessun limite, invece, è previsto per il numero di antenne che si possono installare, a meno che non sia il regolamento contrattuale a stabilire limitazioni in tal senso. Premesso ciò, l'antenna individuale è diritto autonomo ed insopprimibile, indipendente dall'esistenza originaria o sopravvenuta dell'antenna condominiale centralizzata, nato per favorire la tutela del diritto alla libertà di informazione, riconosciuto anche nella normativa comunitaria ed espressione dell'art.21 Cost. per favorire un accesso maggiore dei consumatori e delle imprese alle tecnologie moderne.

Tale diritto, però, deve essere esercitato nel rispetto del disposto di cui all'art. 1102 c.c. e delle disposizioni del D.L.n.5/2003. L'art.1102 c.c. dispone che " ciascun partecipante può servirsi della cosa comune", cioè la facciata, ai sensi dell'art. 1117 c.c., " purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (Cass. sent. n. 688/2017). Il D.L.1 agosto 2003, n. 5 regolamenta l'installazione di antenne radiotelevisive e definisce i diritti del singolo utente di un'unità immobiliare. 

In particolare, l'art.91, che prevede limitazioni legali della proprietà, dice che: " 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condomìnio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condòmini. 3.I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4.Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra".

Alla luce di quanto sopra esposto, l'assemblea condominiale non può impedire l'installazione né imporre la rimozione dell'antenna appartenente ai residenti, siano essi proprietari o conduttori delle unità immobiliari interessati alla ricezione, e una delibera decisa in tal senso sarebbe palesemente nulla. L'assemblea, inoltre, non può opporsi alle attività necessarie per la messa in opera delle antenne che comportino l'accesso temporaneo all'unità immobiliare di un altro condòmino (Cass. 21 aprile 2009, n. 9427). L'art.1122 bis c.c. prevede, però, che l'interessato informi preventivamente l'amministratore dell'installazione dell'antenna solo se occorre procedere a modifiche delle parti comuni.

Trattandosi solitamente di antenne che vengono posizionate sul tetto dell'edificio o sul lastrico solare, l'assemblea condominiale, su richiesta dei condòmini, può provvedere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art.1136, << a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condomìnio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione della prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali >>. Ovviamente l'utente di una antenna singola che non intenda più utilizzare l'impianto deve provvedere a sue spese alla rimozione delle apparecchiature ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Fermo restando, dunque, l'impossibilità di vietarne l'installazione e l'uso, il regolamento contrattuale o una delibera assembleare, assunta dalla totalità degli aventi diritto, potrà disciplinare le modalità di installazione delle antenne e l'apposizione dei cavi di antenna. In pratica l'assemblea condominiale può deliberare la rimozione dell'antenna parabolica posizionata nella facciata se il divieto di installazione dell'antenna è contenuto nel regolamento contrattuale. Altresì, i condòmini potrebbero contestare in assemblea il fatto che l'eventuale posizionamento dell'antenna parabolica altera il decoro architettonico dell'edificio e deliberare, in tal caso, di instaurare una lite al fine di ottenere una sentenza di rimozione dell'antenna (Cass. sent. n.13261/2014). Potrebbe, infine, verificarsi il caso in cui i cavi di collegamento dell'antenna passano ed incidono sul balcone di un condòmino sottostante a quello che ha installato l'antenna. Il proprietario dell'appartamento e del balcone su cui insistono i cavi televisivi istintivamente potrebbe pensare di tagliare i predetti cavi. Così facendo sarebbe reo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, delitto previsto e punito dall'art.392 del codice penale. E' in questo frangente che ha, invece, la possibilità di chiedere all'amministratore la convocazione dell'assemblea per trovare una soluzione alla questione controversa.

Va tenuto conto, infatti, che " il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive o cavi è subordinato all'impossibilità per l'utente di utilizzare spazi propri "Orbene, se l'utente non dispone di spazi propri per allocare l'antenna, il proprietario dell'appartamento e del balcone su cui insistono i cavi televisivi non può opporsi al passaggio dei cavi sul proprio balcone, sempre che gli stessi non alterino il decoro dell'edificio e non si creino disagi al proprietario dell'appartamento sul quale tali dispositivi insistono (Cass. Sent. n. 9427/2009). Se, invece, l'utente, cioè il condòmino del piano superiore, può utilizzare spazi propri per apporre antenne o cavi, anche se ciò comporta per lo stesso un maggior aggravio economico, è opportuno che l'assemblea si riunisca per trovare le soluzioni migliori nel rispetto delle singole proprietà per giungere, eventualmente, alla soluzione estrema di deliberare la rimozione dell'antenna. 

 

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