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Con la sentenza n. 24514 dello scorso 1 ottobre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un paziente a cui veniva rinviato un ciclo di chemioterapia senza preavviso.
I giudici hanno, difatti, attribuito rilievo alla circostanza per cui il ciclo chemiotarapico era stato posticipato di soli due giorni, sicché – a prescindere da qualsiasi rilievo colposo della struttura sanitaria -il danno patito era da ritenersi futile, inidoneo a generare una lesione del diritto alla salute.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un uomo contro la struttura ospedaliera ove si recava al fine di sottoporsi ad un programmato ciclo di chemioterapia da eseguirsi mediante catetere vescicale.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che, giunto sul posto il giorno programmato per l'esecuzione del ciclo di chemioterapia, gli veniva comunicato che non era possibile eseguire il ciclo a causa della mancanza di un infermiere di sesso maschile e che sarebbe stato avvisato quando l'intervento sarebbe divenuto possibile.
Adirato per l'appuntamento saltato, il paziente si rivolgeva ad una pattuglia della polizia municipale incontrata per caso, che l'accompagnava in ospedale ove, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, veniva fissato un nuovo appuntamento.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che il danno patito dall'attore fosse un mero fastidio, insuscettibile di generare un diritto al risarcimento del danno.
Alla luce di tanto, ritenendo insussistente alcun danno risarcibile, il giudicante non esaminava affatto il problema della sussistenza d'una condotta colposa imputabile alla ASL, adottando la soluzione della questione più liquida.
Il Tribunale di Benevento confermava la pronuncia di primo grado, escludendo che nella condotta tenuta dal personale sanitario potessero ravvisarsi gli estremi della colpa civile.
A sostegno della propria decisione, si evidenziava come i sanitari sin da subito avevano invitato il paziente, dopo che questi era ritornato in ospedale insieme agli agenti della polizia municipale, a sottoporsi immediatamente alla chemioterapia, attivandosi al fine reperire un valido sostituto dell'infermiere mancante; di fronte al rifiuto del paziente, gli veniva immediatamente dato un nuovo appuntamento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il sanitario, lamentando la violazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. in quando l'Asl, essendo legata al paziente da un rapporto di tipo contrattuale, aveva l' onere di dimostrare la propria assenza di colpa, prova che non era stata data, sicché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto insussistente una condotta colposa in capo all'amministrazione convenuta.
In seconda istanza eccepiva la violazione dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sulla base dell'assunto che, nel caso di specie, la lesione del diritto alla salute sarebbe stata in re ipsa.
La Cassazione non condivide le doglianze denunciate.
Secondo gli Ermellini, correttamente i giudici di merito avevano rigettato la domanda evidenziando che, a prescindere da qualsiasi valutazione da compiersi sulla colpa, comunque non era sussistente alcun danno.
Pertanto, non essendoci stato un danno risarcibile, risultava superfluo discorrere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario.
Da ultimo la Corte rigetta anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto assorbito dal passaggio in giudicato della sentenza d'appello, nella parte in cui ha ritenuto insussistente una colpa civile a carico del personale dipendente della ASL.
Sul punto, si rileva, inoltre, che rappresentano apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, quelli volti a stabilire se una certa condotta illecita abbia causato una lesione della salute, se tale lesione sia stata o meno grave e se abbia o non abbia avuto conseguenze futili.
Compiute queste precisazioni, la Corte rigetta il ricorso.
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