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Lesioni colpose al neonato, ginecologo va condannato, anche se ha seguito solo parte del travaglio

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Con la sentenza n. 477801, la IV sezione penale della Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di malasanità consumato durante un parto, con notevoli ripercussioni sulla salute del bambino, ha condannato un sanitario, che aveva preso servizio quando il travaglio era iniziato già da diverse ore, ritenendolo gravemente colpevole per non essersi informato sull'andamento del tracciato. Si è quindi specificato che "in caso di lesioni colpose cagionate al neonato durante il parto, è configurabile una corresponsabilità del ginecologo, nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, e delle ostetriche, nell'omessa segnalazione del peggioramento del tracciato cardiotocografico.".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un ginecologo, per avere cagionato a un neonato una lesione (danno ipossico) da cui è derivata una grave malattia cerebrale: in particolare, al sanitario veniva contestata l'omessa effettuazione del taglio cesareo in una situazione di gravidanza a rischio, in quanto oltre termine e con segnali di sofferenza fetale.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Cagliari, esclusa la sussistenza di cause alternative di encefalopatia, collocavano l'eziogenesi della stessa all'interno del parto e, in particolare, al totale distacco della placenta.

Si accertavano, quindi, i gravi profili di colpa addebitabili al sanitario, il quale – in una situazione come quella presente al momento del suo turno di guardia (gravidanza oltre il termine con parto indotto con ossitocici e segnali di sofferenza fetale) – non poteva affidare alla sola ostetrica il monitoraggio del travaglio ed intervenire solo su chiamata. In secondo luogo si evidenziava come l'imputato – entrato in servizio quando alcuni tracciati erano stati già eseguiti – non aveva preso in considerazione i dati dei tracciati e, piuttosto che predisporre il taglio cesareo, aveva proceduto con il parto naturale. 

 I giudici di merito evidenziavano, quindi, come il comportamento alternativo doveroso sarebbe stato quello di procedere immediatamente – sulla base dei primi segnali di sofferenza fetale rivelati dai tracciati – a estrazione del feto mediante taglio cesareo: un intervento tempestivo dello stesso avrebbe scongiurato il rischio che l'ipossia potesse dar luogo alle gravissime lesioni cerebrali a carico del neonato.

Il camice bianco, ricorrendo in Cassazione, chiedeva la riforma della sentenza di condanna, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato i fatti e compiuto un'erronea valutazione sulla colpa medica.

In particolare, il ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata, piuttosto che accertare l'esistenza di profili di colpa valutando la condotta del sanitario ex ante (quando il parto non evidenziava alcun elemento di rischio, con il feto in condizioni cardiocircolatorie di benessere) avesse operato una valutazione ex post dei fatti contestati, travisando la condotta alternativa lecita e la colpa relazionale: secondo il ginecologo, in condizioni di normalità – come quelle che si presentavano al suo arrivo – competevano alla sola ostetrica il monitoraggio del travaglio e la rilevazione di eventuali situazioni di rischio, essendo egli obbligato unicamente alla reperibilità.

La Cassazione non condivide la doglianza del sanitario.

In punto di fatto gli Ermellini rilevano come – sin dalla presa in cura della paziente – quest'ultima presentasse gli aspetti di una gravidanza a rischio, meritevole di un monitoraggio qualificato rispetto a quello ordinario; il medico, pertanto, avrebbe dovuto sincerarsi della situazione sottostante, prendendo in considerazione i dati rivenienti dal terzo tracciato e, in base ad essi, adeguare il monitoraggio alle peculiarità della situazione pregressa (gravidanza fuori termine e due induzioni di ossitocina).

 In punto di diritto, è indirizzo ormai consolidato quello per cui sussiste la corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe: l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio (Sentenza n. 53315/2016).

Alla luce di tanto, il ginecologo non si sarebbe dovuto limitare ad assicurare la sua reperibilità, ma avrebbe dovuto vigilare attivamente sull'evolversi della situazione; ciò gli avrebbe consentito di disporre in tempo utile l'allestimento della sala operatoria affinché si procedesse a parto cesareo.

vale, come scriminante, la circostanza per cui era entrato in servizio quando i tracciati erano stati già eseguiti: sul punto vale il principio per cui il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest'ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano (Cassazione n. 44622 /2017).

In conclusione la Corte evidenzia come – essendo note le gravissime conseguenze di un intervento tardivo qualora si presentino segnali di sofferenza fetale ed essendo stata delineata la portata salvifica della condotta doverosa omessa - il grado della colpa, alla stregua degli indicati parametri, è stato correttamente qualificato dalla Corte di merito come "grave".

Il ricorso viene quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

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