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L'ordinanza post-istruttoria: i presupposti e la trasformazione in sentenza impugnabile

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Inquadramento normativo: Art. 186 quater c.p.c.

L'ordinanza post-istruttoria: Una volta chiusa l'istruttoria, le parti possono chiedere al giudice che sia emessa una sentenza di condanna al pagamento di somme o alla consegna o al rilascio di beni, nei limiti per cui si ritiene già raggiunta la prova. Con tale ordinanza verranno liquidate anche le spese processuali.

Presupposti per la pronuncia dell'ordinanza post-istruttoria: Affinché sia emessa tale ordinanza, occorre l'esaurimento dell'istruzione. Questo non implica che:

  • «le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza, inammissibilità o irrilevanza) di assumerne altri» (Cass. n. 17807/2004, richiamata da Cass. civ., n. 1801672019);
  • sia emesso un formale provvedimento di chiusura dell'istruttoria (Cass. n. 13148/2003, richiamata da Cass. civ., n. 1801672019). E ciò in considerazione del fatto che è sufficiente il rinvio per la precisazione delle conclusioni per ritenere che il giudice abbia rigettato, seppur implicitamente, le ulteriori ed eventuali istanze istruttorie formulate dalle parti (cfr. Cass. n. 9379/2002, richiamata da Cass. civ., n. 1801672019). Tuttavia, questo non vuol dire che l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater presuppone sempre il previo invito del giudice alla precisazione delle conclusioni in quanto ciò che rileva è la valutazione della superfluità di altri mezzi istruttori effettuata da parte del magistrato, nonché la valutazione dell'idoneità della causa ad essere decisa, anzichè con sentenza, con l'ordinanza post-istruttoria (Cass. civ., n. 18016/2019).

Efficacia esecutiva dell'ordinanza post-istruttoria: «L'ordinanza post-istruttoria è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. L'ordinanza acquista efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesti entro trenta giorni dalla sua comunicazione con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria la volontà che sia pronunziata sentenza» (Corte d'Appello Palermo, sentenza 16 gennaio 2016). In quest'ipotesi, la rinuncia alla pronuncia della sentenza, determina la trasformazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater c.p.c. in sentenza impugnabile (anche nei confronti delle parti non rinuncianti) e tale trasformazione anziché estinguere il processo, apre la via all'eventuale prosecuzione del giudizio in grado di appello (Cass. civ., n. 25651/2007).

Ordinanza post-istruttoria e proposizione cumulativa di domande: «Nel caso in cui, nell'ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art. 186 quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l'istanza non era stata validamente o tempestivamente proposta, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunziato l'errore, una volta dichiarata l'invalidità dell'ordinanza in parte qua, è tenuto a decidere nel merito la controversia, anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la rimessione della causa al giudice di primo grado» (Cass. civ., n. 9194/2017). 

Ordinanza post-istruttoria, cause inscindibili e rinuncia di uno dei convenuti: Nell'ipotesi di cause inscindibili, come quella di risarcimento del danno da responsabilità connessa alla circolazione stradale, se il giudice ha emesso un'ordinanza ex art. 186 quater nei confronti di tutti i convenuti, tale provvedimento si trasformerà in sentenza impugnabile, ove uno dei convenuti formuli rituale rinuncia alla sentenza. In tali casi il dato rilevante è proprio la finalità acceleratoria del processo e l'esigenza di trattare congiuntamente le cause inscindibili i (Cass., nn. 11611/2004; n. 6729/2005; 22401/2006, richiamate da Cass. civ., n. 23313/2007). In punto, la giurisprudenza ha affermato che«l'ordinanza che pronuncia su alcuni capi della domanda produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto della domanda se è fatta rinuncia alla sentenza, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia e, ove la impugnino, il giudice dell'impugnazione che ne sia richiesto deve pronunciare anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata la pronuncia» (Cass., n. 2079/2002, richiamata da Cass. civ, n. 23313/2007).

 

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