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Avvocati, compenso: se non congruo, il giudice può rideterminarlo

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Con l'ordinanza n. 26860 dello scorso 22 ottobre, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha rideterminato il compenso spettante ad un legale per l'attività professionale svolta a favore di un cliente che, opponendosi al decreto ingiuntivo ricevuto, censurava la violazione dei criteri di redazione della parcella e la non congruità degli importi stessi.

Si è difatti specificato che "in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato, laddove il cliente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia espressamente censurato la violazione dei criteri di redazione della parcella e la non congruità degli importi stessi, il giudice, in virtù della connessione tra petitum e causa petendi, può procedere alla rideterminazione della somma riconosciuta al legale".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'emissione di un decreto ingiuntivo nel quale veniva riconosciuto ad un legale il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore di un uomo, dal settembre 2002 sino alla sua morte.

Il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione proposta dalla figlia, così confermando la condanna della ragazza al pagamento degli onorari maturati dal legale, pari ad euro 12.019,23.

La decisione veniva parzialmente ribaltata in secondo grado dalla Corte di appello di Milano, che rideterminava l'entità del compenso dovuto dal professionista facendo applicazione del decreto ministeriale ratione temporis applicabile (il n. 585/1994) ed individuando quale scaglione di riferimento quello per le cause dal "valore indeterminabile di particolare importanza": sulla base di tali parametri, quantificava il complessivo credito in Euro 6.384,96. 

Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito rideterminato il compenso dovuto in assenza di una domanda in tal senso formulata dall'appellante.

In seconda istanza si doleva per avere la Corte di merito rideterminato il compenso dovuto così discostandosi dal parere dell'Organo professionale senza alcuna motivazione.

La Cassazione non condivide la doglianza del ricorrente.

La Corte premette che il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio, tenendo conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte: in tal modo, a prescindere dalle formule adottate, il Giudice è tenuto a ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

Con specifico riferimento al caso di specie, l'appellante aveva espressamente censurato la violazione, da parte del giudice di prime cure, dei "criteri di redazione della parcella", rilevando anche la "non congruità degli importi pretesi": alla luce di tanto, per la stretta connessione tra "petitum" e "causa petendi", legittimamente la Corte di merito ha provveduto alla rideterminazione del compenso dovuto al professionista, attenendosi rigidamente al devolutum del provvedimento gravato. 

In merito alla seconda censura, gli Ermellini ricordano come in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, ben potendo discostarsi da esso, indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta.

Difatti, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, che si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione; in tale fase, pertanto, il professionista, nella sua qualità di attore, deve fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal legale e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella.

Nel caso concreto, la Corte di merito ha espressamente indicato le voci da liquidare, stabilendo per ciascuna di esse la misura del compenso in concreto dovuta, quantificandola all'interno del limite minimo e massimo stabilito dalle tabelle allegate al D.M. 585/94 sulla base di una valutazione discrezionale delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera prestata per ciascuna fase.

In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. 

 

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