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Compensi legali, opposizione a decreto ingiuntivo: quale è il regime impugnatorio?

Compensi legali, opposizione a decreto ingiuntivo: quale è il regime impugnatorio?

Con l'ordinanza n. 26083 dello scorso 27 settembre in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da un cliente avverso la decisione emessa dal Tribunale che, pronunciandosi in merito ad una opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, escludeva l'applicazione del rito sommario speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

Si è difatti specificato che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni prestate a favore di un cliente in un giudizio amministrativo.

Il Tribunale di Campobasso concedeva il decreto ingiuntivo. 

Il decreto veniva confermato dal Tribunale, che dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal cliente sul presupposto che, discutendo di compensi maturati per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, non trovava applicazione il rito sommario speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011 per cui l'opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era da ritenersi inammissibile, poiché l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c..

Il cliente proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione

dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

Il ricorrente evidenziava come, pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l'opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicché l'opposizione - essendo sottoposta al rito ordinario - era tempestiva, poiché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c.

La Cassazione ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto la decisione era appellabile e non ricorribile in cassazione. 

La Corte ricorda che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta.

Con specifico riferimento al caso di specie, la pronuncia impugnata ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, così dichiarando inammissibile l'opposizione in quanto proposta con ricorso - invece che con citazione – e poiché notificata oltre il termine fissato dall'art. 641 c.p.c..

Gli Ermellini evidenziano, quindi, che tale espressa ed inequivocabile opzione processuale del giudice di merito consentiva di impugnare la decisione solo con l'appello, con esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso. 

 

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