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Con l'ordinanza n. 28199 dello scorso 10 dicembre, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito interessanti specificazioni sulla disciplina applicabile nel caso di opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto per la liquidazione dei compensi legali.
Si è difatti specificato che "a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., precisandosi che, nel caso in cui l'opposizione sia stata avanzata con citazione, la correlata applicazione dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate alla stregua delle norme del rito seguito prima del mutamento".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'emissione di un decreto ingiuntivo nel quale veniva riconosciuto ad un legale il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore di alcuni clienti per una causa di divisione giudiziale.
I clienti proponevano opposizione, formulandola nelle forme della citazione e contestando non solo il "quantum" della pretesa dell'avvocato, ma anche l'an.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 702-ter c.p.c., dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dai clienti, così accogliendo l'eccezione formulata dal legale circa la sua asserita tardività, essendo il relativo atto di citazione stato notificato all'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2014 e depositato in cancelleria il 24 ottobre 2014, a fronte dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il 24 luglio 2014, e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 641 c.p.c..
In particolare, il Tribunale, sebbene l'opposizione vertesse anche sull'an della pretesa, rilevava l'incompatibilità del rito ordinario, disponendo d'ufficio il mutamento di rito con il passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione.
In tal modo, applicando la disciplina sul mutamento di rito, il Tribunale collegiale aveva ritenuto che - per effetto dell'applicabilità del giudizio sommario di cognizione – l'atto di opposizione, ancorché proposto nella forma dell'atto di citazione, si sarebbe dovuto considerare intempestivo avuto riguardo alla data del suo deposito.
Ricorrendo in Cassazione, i clienti eccepivano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per aver il giudice erroneamente applicato il rito previsto dalla indicata norma.
A tal fine deducevano che nel caso di specie, l'opposizione non era diretta solo a contestare il "quantum" dei compensi pretesi dal professionista legale opposto ma anche l'"an" della stessa pretesa, posto che i ricorrenti – contestando l'effettiva esecuzione del mandato – avevano chiesto al Tribunale di accertare propriamente l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso richiesto in sede monitoria. Ciononostante, il Tribunale aveva
Alla luce di tanto, il Tribunale non avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e, di conseguenza, non avrebbe potuto ritenere come tardiva la formulata opposizione, dal momento che il relativo atto di citazione era stato consegnato per la notificazione il 16 ottobre 2014 e, che, quindi, con riferimento a detta data, esso si sarebbe dovuto considerare tempestivo, a prescindere dalla circostanza che era stato poi depositato in cancelleria il 24 ottobre successivo.
La Cassazione condivide la doglianza dei ricorrenti.
La Corte premette che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., precisandosi che, nel caso in cui l'opposizione sia stata avanzata con citazione, la correlata applicazione dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo prevede che il giudice debba disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate alla stregua delle norme del rito seguito prima del mutamento.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come – in applicazione del suesposto principio e, in particolare dell'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 150/2011 – l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba ritenersi tempestivamente proposto, poiché il relativo atto di citazione, a fronte della notificazione del decreto monitorio in data 24 luglio 2014, era stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2014 e, quindi, nel rispetto del termine di cui al citato art. 641 c.p.c., scomputato il periodo feriale di sospensione dei termini processuali di 31 giorni (dal 1 al 31 agosto), ancora vigente "ratione temporis".
Pertanto, avuto riguardo ai momenti della notificazione del decreto ingiuntivo e di quella della citazione in opposizione allo stesso nonché alla data della consegna per la notificazione di quest'ultima (da prendere in considerazione in virtù del principio della scissione degli effetti soggettivi nel procedimento notificatorio tra parte notificante e parte destinataria della notificazione), non era ancora decorso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c..
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione collegiale.
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