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Cessazione d'ufficio per la partita iva inattiva

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 Per garantire l'attuazione dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr n. 633/1972, modificato dall'articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, in modalità centralizzata, alla chiusura delle partite Iva di coloro che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Con il provvedimento del 3 dicembre 2019 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Le partite Iva vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria.

Ad essere prese in considerazione dal Fisco sono le partite IVA che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA nei tre anni precedenti, quindi dal 2016 al 2018.

L'Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA ai soggetti individuati come presumibilmente inattivi.

I titolari di partita IVA che ricevono la comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio da parte Agenzia delle Entrate hanno 60 giorni di tempo dalla ricezione della raccomandata per chiarire la propria situazione fiscale.

In base alla documentazione prodotta dal contribuente, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate decideranno se procedere comunque con la chiusura della partita IVA o se accogliere la richiesta dell'interessato.

Gli interessati che non ritengono corretta l'estinzione del proprio codice fiscale possono richiederne l'attivazione all'Agenzia delle Entrate. 

 Per coloro che non sono persone fisiche, se non emerge operatività, verrà estinto contestualmente il codice fiscale. Anche in questo caso, se l'interessato non ritiene corretta l'operazione, potrà rivolgersi agli uffici delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.


A questo punto, gli uffici, effettuate le verifiche sulla documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita Iva, mantenendo il soggetto in stato di attività, o rigettare l'istanza con motivato diniego.

Sempre lo stesso decreto legge ha eliminato la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.

 

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