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Processo civile: i limiti orari per la notificazione degli atti e le notifiche telematiche

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Inquadramento normativo: Art. 147 c.p.c., art. 47 disp att. c.p.c.

La ratio dei limiti orari per la notificazione: Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. A tal fine la parte interessata può chiedere che nella relazione di notificazione sia inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notifica sia stata eseguita (artt. 147 c.p.c. e 47 disp att. c.p.c.). La ratio di tali limiti si rinviene nel fatto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7 comporta dei problemi per il diritto delle persone al riposo (Cass. n. 31206/2017).

Limiti orari e notifica tramite pec: La ratio suddetta non troverebbe fondamento in caso di notifica telematica. E ciò in considerazione del fatto che quest'ultima perverrebbe e giacerebbe nella casella pec del destinatario senza problemi per il diritto di riposo di quest'ultimo (Cass. n. 31206/2017). Tuttavia, la questione non è stata sempre pacifica dal momento che l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014) prevedeva, per il notificante, il perfezionamento, alle ore 7 del giorno successivo, della notifica eseguita con modalità telematiche, quando la ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. L'estensione dei limiti di orari anche alle notifiche telematiche trovava giustificazione nella tutela del destinatario, ossia si voleva evitare che la notifica telematica consentita dopo le ore 21 andasse a ledere il diritto al riposo del destinatario stesso in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe stato costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica (Cass. n. 2002/2021). 

Tuttavia se da un lato l'estensione dei limiti orari alla notifica telematica salvaguardavano un diritto del destinatario, dall'altro, nei confronti del mittente, il differimento comportava un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impediva di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno - senza che ciò fosse funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante il mezzo tecnologico lo consentisse (Cass. n. 2002/2021). In punto, è intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza nr. 75 del 19/03/2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16 septies per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., così da superare la restrizione oraria suddetta alle notifiche telematiche; restrizione, questa, che sarebbe intrinsecamente irrazionale. Detto superamento consente la piena affermazione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato "all'apertura degli uffici" (Cass. n. 2002/2021).  

 In questo modo:

  • viene estesa l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche (Cass, nn. 106/2011, 3/2010, 318/2009, 225/2009, 107/2004, 28/2004, 477/2002; 154/2005, 132/2004, 97/2004, sulla scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione, richiamte da Cass. n. 2002/2021);
  • viene uniformata la disciplina della notifica in proprio a mezzo PEC a quella del deposito telematico, con la conseguenza che va considerata tempestiva la notifica eseguita via PEC l'ultimo giorno utile, all'unica condizione che la ricevuta di accettazione del messaggio PEC di notifica venga generata entro la fine del giorno di scadenza del termine (Cass, n. 9664/2020).

Anche in queste ipotesi, inoltre, trova applicazione il principio secondo cui se la notifica degli atti processuali non è andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia, nel caso di impugnazione, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., […] che per quanto concerne il ricorso per cassazione, sarebbe di trenta giorni, salva la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali (Cass. Sez. U, n. 14594 del 2016, richiamate da Cass., n. 17577/2020). 

 

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