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Diplomati magistrali fuori dalle Gae, ecco la sentenza dell'Adunanza plenaria

La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la più alta espressione di Palazzo Spada, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se, certamente, non si può parlare di un esito totalmente imprevisto, visto che non ha fatto altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale già radicatosi con un primo dictum del giudice amministrativo d'appello: i diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie ad esaurimento (Gae). L'Adunanza Plenaria, per stabilire siffatto principio, che delude decine di migliaia di insegnanti, ha fatto ricorso a quelle che sono state ribattezzate come due sentenze gemelle, la n. 4 e n.5 del 2019. 

Due sentenze estremamente articolate, che tuttavia ribadiscono quei principi di diritto che il Consiglio di Stato aveva già chiaramente enunciato alla fine del 2017 e che si riassumono nell'affermazione per cui "Il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo".

Il pronunciamento dell'Adunanza Plenaria era stato sollecitato dalla sesta sezione interna del medesimo Consiglio di Stato, che aveva dubitato circa la fondatezza dell'orientamento giurisprudenziale assunto dalla medesima Plenaria nel 2017 riguardo l'impossibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali che avessero conseguito il titolo, rectius il diploma, entro l'anno scolastico 2001/2002. Pertanto la sesta sezione, con una ordinanza, aveva posto all'Adunanza Plenaria un quesito, specificando le ragioni del dissenso e chiedendo lumi in proposito, facendo in particolare leva sullo ius superveniens, cioè sulle norme primarie  che avevano fatto ingresso nell'ordinamento successivamente alla prima pronuncia dell'Adunanza, in particolare con il decreto legge n. 87/2018. 

Ma, come si è detto, le sentenze gemelle hanno confermato l'originario orientamento, ritenendo, In particolare, che la normativa sopraggiunta "non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento". 

Rimaneva un ultimo problema, riguardante tutti quei soggetti che avessero ottenuto un giudicato  favorevole alle loro tesi, anche se sul piano dello stretto diritto aderente a principi del tutto opposti rispetto a quelli adesso stabiliti con le nuove pronunce.  In sintonia con i principi della intangibilità del giudicato  e della limitazione degli effetti  nascenti  dalle sentenze  ai soli soggetti che avessero interposto ricorso, l'Adunanza Plenaria ha stabilito che di tali sentenze possano giovarsi pienamente solo le parti che le abbiano ottenute. 

Per il resto, la strada è ormai segnata e la decisione non più suscettibile di ulteriori riesami, a meno che non si intenda percorrere le strade di una impugnazione  della decisione avanti la Suprema Corte di Cassazione - che tuttavia non  potrà esaminare nel merito la questione ma limitare il proprio sindacato entro stretti confini  prevalentemente di giurisdizione  -o le giurisdizioni comunitarie.

Pertanto gli interessati, le cui aspettative sono di certo state deluse, non potranno far altro che esperire le strade, amministrative, del concorso straordinario e successivamente di quello ordinario per sperare in una stabilizzazione. 

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