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Fallimento e responsabilità dei curatori: ecco le Linee Guida in pdf del Tribunale di Milano

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Una sorta di manuale, chiamato molto meno enfaticamente linee guida, redatto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, per illustrare a curatori fallimentari, avvocati, e altri attori, a vario titolo, del procedimento fallimentare, gli orientamenti della medesima procura in ordine agli aspetti penali connessi all'articolo 33 della legge fallimentare.

Linee guida, pertanto, di fondamentale importanza Non solo per il foro di Milano, ma anche per gli operatori dell'intero paese.

Come noto, ai sensi del ripetuto art. 33, il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deveesporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Partendo da questo quadro, la Commissione appositamente costituita - a cui hanno partecipato magistrati del Dipartimento Crisi d'impresa della Procura milanese e un gruppo di professionisti impegnati nelle procedure fallimentari - ha predisposto le "Linee guida, per trattare gli aspetti penali della relazione di cui all'art. 33 della Legge fallimentare".

Parliamo della relazione che il curatore fallimentare deve presentare al Tribunale e dove vanno forniti particolari sulle cause e circostanze del dissesto, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Nell'introduzione delle linee guida, come ricostruisce Ateneo web,  viene sottolineato come detta "relazione", oltre ad essere indirizzata al Tribunale, è un atto di particolare interesse per il Pubblico Ministero, in quanto "costituisce spesso la "notitia criminis" da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali".
"Da qui la necessità che essa contenga dati e fatti che, con concisa precisione, possano integrare le fattispecie incriminatrici, con indicazione anche delle circostanze "idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria".

L'obiettivo delle Linee Guida è di indicare ai curatori ciò che per la Procura della Repubblica è fondamentale conoscere, al fine di agevolare le indagini penali nonché consentire il giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie della procedura e, per essa, del ceto creditorio".
Alle presenti Linee Guida è allegato anche un modello di schema standard per la redazione della relazione ex art. 33 primo comma L.F.

 

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