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I nuovi controlli per le s.r.l.

20180621-145102

Il 19 ottobre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 155, recante la delega al Governo, da parte del Senato, per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza. La Legge delega va a modificare la disciplina fallimentare ed a riformare la normativa relativa all'obbligo di nomina di un organo di controllo per le S.r.l. al verificarsi di determinate condizioni. La delega, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, abbassa le soglie previste per la nomina "obbligatoria" dell'organo di controllo delle Srl e di conseguenza amplia i soggetti che potranno ricoprire tale incarico. 

Per fare chiarezza su questo argomento analizziamo cosa prevede l'attuale normativa e come la stessa verrà modificata a seguito del decreto attuativo alla L. 155/2017. 

L'art. 2477 ai co. 2 e 3 c.c. prevede l'obbligatorietà, per le S.R.L., della nomina di un Revisore Unico, di un Collegio o di un Sindaco Unico nei casi in cui la S.R.L.: a) è tenuta alla redazione di un Bilancio Consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata: d) totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 4.400.000; d) totale delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000; e) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità. Se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2477, co. 2 e 3, c.c. l'organo di controllo è facoltativo. 

 NUOVA DISCIPLINA IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

A seguito della delega, l'onere di dotare la struttura dell'S.r.l. di un organo di controllo sorgerà ove la società:

- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;

-ne abbia specificatamente previsto la nomina nell'atto costitutivo;

- o per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti cioè :

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 ml di euro;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 ml di euro;

c) ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10.

In tutti i casi in cui la nomina è obbligatoria, l'assemblea deve provvedervi entro il termine di 30 giorni (ai sensi dell'art. 2477 c. 5 c.c.), in caso contrario sarà il Tribunale a nominare l'organo di controllo o di revisione, su richiesta di ogni interessato o anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

L'art. 14 chiarisce che, l'obbligo per l'S.r.l. di nominare il revisore o l'organo di controllo viene meno quando, per tre esercizi consecutivi, la società, non superi alcuno dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 14 lett. g) e precisamente:

 -totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 ml di euro;

-ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 ml di euro ;

-ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10.

La tabella sottostante, evidenzia le differenze tra la situazione attuale e quella che si verificherà a seguito dell'emanazione del Decreto Attuativo.


 

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