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LA RESPONSABILITA' NON VA IN ...VACANZA

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 L'organo amministrativo delle società, è responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente del suo operato in tre direzioni:

1.verso la società;

2.verso i creditori sociali;

3.verso i singoli soci o terzi;

Ciascun amministratore deve assolvere alle proprie funzioni nel rispetto dell'atto costitutivo ma, soprattutto, ad un rigore ed una diligenza commisurate alla natura dell'incarico assunto.

La diligenza richiesta agli amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni è ben diversa rispetto a quella che si potrebbe pretendere da un comune debitore infatti l'amministratore è tenuto a conservare nelle sue funzioni un grado di diligenza che sia commisurato alla natura dell'incarico assunto ed alla specialità dello stesso, a tal proposito l'art. 1176 c.c. dispone che l'organo amministrativo nell'adempiere l'obbligazione "…deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e riguardo alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, tale diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"

 La responsabilità degli amministratori e le relative azioni esperibili cambiano a seconda della composizione dell'organo amministrativo. Nel caso di un amministratore unico, è più che mai inevitabile come l'unico responsabile sia questi. Nell'ipotesi in cui la delibera sia stata adottata dal consiglio di amministrazione o da una pluralità di amministratori la responsabilità è di tutti, e pertanto essi sono responsabili solidalmente. La conseguenza immediata è che ciascuno può essere costretto dalla società a risarcire l'intero danno subito. Tuttavia nel caso in cui alla decisione non dovesse concorrere uno o più amministratori, questi resterebbero immuni da colpa se il loro dissenso sia manifestato per iscritto.

1.con riguardo alla responsabilità verso la società, gli amministratori rispondono dei danni subiti dalla società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori non sono invece responsabili per i risultati negativi della gestione che non siano imputabili a difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o nell'adempimento degli specifici obblighi posti a loro carico;

  • 2.gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; 
  • 3.la responsabilità degli amministratori verso il singolo socio e verso i terzi è disciplinata dall'art. 2395 del c.c.. In tale situazione il danno risarcibile è dato dal comportamento o anche da una omissione dell'organo amministrativo che incide "direttamente" sul patrimonio del singolo socio e del terzo. Per cui se il danno arrecato è il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale non si può applicare la norma in questione.

L'azione di responsabilità sociale può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Ai sensi dell'articolo 2393, comma 4, del codice civile, l'azione di responsabilità verso gli amministratori si prescrive così in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato. Se il danno al patrimonio sociale deriva dal mancato tempestivo pagamento di oneri tributari e previdenziali tale momento coincide con quello in cui il maggiore importo dovuto si è effettivamente concretizzato, ad esempio la notifica delle relative cartelle

Il termine di prescrizione per l'azione dei creditori sociali decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.

 

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