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Unioni civili e convivenze: cenni su alcune questioni ancora irrisolte.

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 In Italia sono più di 8500 le coppie dello stesso sesso che si sono unite civilmente dopo l'approvazione della Legge Cirinnà nel 2016 e circa 600 le cosiddette "coppie arcobaleno" che rappresentano le coppie che hanno avuto figli insieme.

Tale legge ha sicuramente il pregio di celebrare la parità tra le coppie etero e omoaffettive e di dare corpo a trasformazioni davvero epocali che da tempo si andavano delineando nel campo delle relazioni affettive. Si è trattato quindi di un intervento legislativo che, chiaramente, non ha potuto dare una risposta certa ad alcune questioni che man mano sono emerse.

E' il caso ad esempio della cosiddetta stepchild adoption e cioè la possibilità per un soggetto di adottare il figlio biologico del partner. Difatti non solo molti paesi stranieri riconoscono e disciplinano tale situazione ma, molte pronunce della nostra giurisprudenza si sono occupate del fenomeno, ponendo le basi per un riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento.

Un punto molto dibattuto sul quale la Suprema Corte dovrà a breve pronunciarsi riguardail caso di richiesta di trascrizione dell'atto di nascita straniero o dell'adozione nazionale estera del figlio affinché in Italia diventi valida.

Fino a questo momento si è infatti affermato che "la trascrizione non può essere negata se rappresenta l'interesse del minore" e la Corte Costituzionale ha stabilito che vanno seguite le convenzioni che prevedono la convalida delle adozioni estere.

Per tale motivo molti Comuni tra cui Napoli, Milano, Torino, Roma ed altri ancora hanno eseguito le trascrizioni, spesso autonomamente.

 Ultimamente però la Procura di Roma ha posto uno stop! La trascrizione dei sindaci non basterebbe, ed in particolare secondo alcune sentenze occorre un giudice a stabilire "l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, così come la situazione familiare, economica, l'ambiente dell'adottante, i motivi per i quali si desidera adottare sottolineando che in primis va sempre considerato l'interesse del minore".

E' evidente che l'accertamento di tali condizioni presuppone la necessità di entrare nel merito delle relazioni familiariimponendodi eseguire verifiche ed approfondimenti.In Italia non esiste una legge che regolamenta la materia, ad eccezione di alcune pronunce che riguardano diversi aspetti del problema, ma, nulla di definitivo sulla procedura da seguire da parte dei sindaci.

In conseguenza di ciò ogni città si è finora comportata in maniera diversa, alle volte si è deciso di procedere autonomamente, altre volte si è parlato di riconoscimento delle famiglie arcobaleno.

Di recente, la Procura di Roma ha rifiutato la trascrizione dell'adozione avvenuta all'estero da parte di due mamme e due papà e così in attesa della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite prevista per il prossimo autunno , i magistrati hanno ritenuto necessario una pronuncia dei giudici civili.

I casi impugnati sono stati diversi ma analoghi nei contenuti. Si è trattato di due mamme e due papà che a Roma avevano ottenuto la trascrizione dell'adozione estera, in particolare in uno dei due casi si trattava di una trascrizione avvenuta senza intervento di un giudice , registrando all'anagrafe una bambina nata grazie alla gestazione di altri in Canada . La Procura ha ritenuto di presentare ricorso. Si attende al riguardo la decisione della Suprema Corte che, come detto, dovrebbe pronunciarsi il prossimo autunno.

 FOCUS sulla legge n. 76/2016.

Con tale Legge il diritto di famiglia ha subito una profonda mutazione perché sono state aperte le porte a nuovi tipi di "famiglia". Difatti la Legge n. 76/2016 ha previsto oltre il matrimonio religioso e il matrimonio civile , l'unione civile eterosessuale, l'unione civile omosessuale, la convivenza more uxorio.

L'obiettivo è stato quello di prevedere l'introduzione dell'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di alcune disposizioni in materia di convivenze di fatto, rimarcando che si stanno così attuando gli articoli 2, 3 , 29 e 30 della Costituzione, dunque la famiglia come formazione sociale e costitutiva di un vincolo non più formale ma fondato principalmente sugli affetti. Con il passare degli annisi è difatti avvertita la necessità di apprestare nuove tutele a tali rapporti non contrastanti con i principi dell'ordinamento.

Già con la sentenza 15 aprile 2010 n. 138 la Corte Costituzionale aveva invitato il legislatore a legiferare per assicurare il riconoscimento giuridico a coppie dello stesso sesso e ciò sulla scia dei principi affermati nell'art. 9 della Carta di Nizza cui anche l'Italia aveva aderito ; ma è soprattutto con la condanna da parte della Corte Europea del 21 luglio 2015 al pagamento del risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti per violazione dell'art. 8 della CEDU che impone agli stati membri di predisporre misure legislative idonee ad assicurare il "rispetto della vita privata e familiare" che il legislatore giunge alla legge n. 76 parlando in un unico articolo di unioni civili e convivenze.

Un primo obiettivo è stato raggiunto anche se davvero incompleto ma, d'altra parte, non si può non sottolineare che a tutto ciò si è giunto con notevoli difficoltà soprattutto a causa della grande difficoltà vissuta nel nostro paese rispetto al superamento della concezione della famiglia fondata sul matrimonio come unico modello di riferimento . 

 

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