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Conferma della Cassazione all’adozione del “genitore intenzionale” nelle coppie omosessuali.

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 L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983.

Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e sono le seguenti:

1.persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

3.i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/1992 , e siano orfani di entrambi i genitori;

4.constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato.

Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il caso di un bambino nato all'estero mediante maternità surrogata, per volontà di una coppia omoaffettiva.

Difatti, era accaduto che uno dei due uomini aveva donato i propri gameti, utilizzati per fecondare in vitro l'ovocita di una donatrice.

L'embrione era stato poi impiantato nell'utero di una ulteriore donna, la quale aveva dato alla luce il bimbo.

 I due uomini italiani che si erano sposati in Canada e che avevano fatto trascrivere l'atto di unione civile in Italia, avevano poi fatto lo stesso anche per l'atto di nascita del figlio.

Tuttavia, le autorità canadesi avevano indicato come genitore il solo padre biologico, omettendo invece di identificare l'altro uomo, la madre surrogata e la donatrice dell'ovocita.

La coppia decise allora di ricorrere alla Corte Suprema della British Columbia nell'anno 2017, la quale dichiarava che, in effetti nell'atto, dovevano figurare entrambi i ricorrenti e che quindi l'atto di nascita doveva essere rettificato indicando entrambi i genitori.

Al fine di vedere corretto l'atto anche in Italia, la coppia chiedeva allora che il provvedimento della British Columbia fosse riconosciuto nel nostro ordinamento.

A tale richiesta l'ufficiale di stato civile competente si oppose, ritendo che fosse già esistente un atto di nascita regolarmente trascritto e che non fosse comunque possibile riconoscere l'atto straniero, per mancanza di analoghi precedenti giurisprudenziali nel nostro ordinamento.

La coppia propose appello e la Corte veneziana competente del caso rilevò che non solo "rientra tra i diritti fondamentali la tutela del superiore interesse del minore in ambito interno e internazionale, come sancita dalle convenzioni internazionali", ma anche che "l'ordine pubblico internazionale impone di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui egli possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari ed al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale".

 La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso della coppia, riteneva operante l'automatico riconoscimento del provvedimento straniero, con il quale si identificavano entrambi gli uomini come i genitori del bambino.

Il provvedimento fu allora impugnato dalla Cassazione su ricorso del Ministero dell'Interno e del sindaco di Verona, nella qualità di ufficiale del Governo.

La Suprema Corte con sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022 ha rilevato che se da una parte occorre bilanciare l'interesse del minore con lo scopo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore, per altro verso deve essere assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del legame con coloro che esercitano di fatto la responsabilità genitoriale riprendendo in tal modo la decisione della corte veneziana.

I giudici di piazza Cavour hanno anche rilevato l'errore della Corte d'Appello laddove dichiarando un automatico riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale canadese, dava rilievo alla mera volontà ed intenzione di diventare genitore del partner del padre biologico, guardando esclusivamente all'astratta esigenza di assicurare al bambino la conservazione dello status acquisito all'estero in conformità della lex loci.

Inoltre, riconoscere efficacia al provvedimento straniero significava andare contro un principio di ordine pubblico che vieta la surrogazione di maternità.

Eppure, se tale motivo di doglianza è stato ritenuto accoglibile, il Giudice di legittimità ha affermato che, l'ordinamento italiano consente di conferire rilievo attraverso l'art. 44 lett. D) l'adozione in casi particolari, alla socialità del rapporto affettivo instaurato e vissuto anche con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, pur non essendo il genitore biologico del minore.

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito la possibilità dell'adozione da parte del "genitore intenzionale" di sesso uguale a quello del genitore biologico dell'adottando. 

 

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