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Con sentenza n.10 del 7 marzo 2022 il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver affermato che il compimento del sessantesimo anno di età in dato momento del triennio formativo esonera l'iscritto dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data, è stato chiamato a valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per il raggiungimento del sessantesimo anno di età nel corso del triennio, incida sull'obbligo formativo dell'avvocato antecedentemente al compimento della suddetta età.
Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)
Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del Consiglio.
I fatti del procedimento
La vicenda da cui trae origine la suddetta decisione è relativa ad un avvocato al quale è stata irrogata la sanzione della censura per violazione dell'obbligo formativo in relazione al triennio 2008/2010.
Ritenuta sia dal COA che dal Consiglio Nazionale Forense la sussistenza dell'illecito, l'incolpato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione dell'art.11, co. 2 L. n.247/12, per non avere il Consiglio Nazionale Forense considerato che, nel triennio oggetto di contestazione, egli ha compiuto sessanta anni e che dunque doveva farsi applicazione, nei suoi confronti, della specifica clausola di esenzione di cui al predetto articolo 11, a norma del quale appunto sono esentati dall'obbligo di formazione continua "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età".
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso ritenendo applicabile al caso di specie il suddetto art.11 comma 2 ed hanno rinviato la causa al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione, per valutare in quale misura il sopravvenire dell'esenzione per raggiunti limiti di età nel corso del triennio, incida sull'obbligo formativo del ricorrente antecedentemente al compimento della detta età.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Sul punto il Consiglio ha rilevato che se 1) da un lato "L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia" (art.11 comma 1), dall'altro "va ritenuto esentato dall'obbligo formativo l'avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall'art. 11 della legge professionale, ossia dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento dei sessant'anni".
Il Consiglio ha evidenziato che
A questo proposito il Consiglio ha rilevato che
Da tali premesse il Consiglio ha tratto la conclusione che "l'iscritto che raggiunge l'anzianità professionale di 25 anni o l'anzianità anagrafica di sessant'anni in dato momento del triennio formativo, sarà esentato dall'assolvimento dell'obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l'esonero andrà a influenzare l'obbligo formativo di tutto l'anno in corso, per la ragione or ora espressa che non sussistono termini nell'anno per adempiere l'obbligo minimo formativo (né per "recuperare" i crediti mancanti per le annualità pregresse). Lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l'anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all'art. 12 comma 5 reg. 6/2014."
Nel caso di specie il Consiglio ha rilevato che l'avvocato:
Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.