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Ex non versa mantenimento per figli, SC su obblighi dei nonni

cass2n
È possibile per uno dei genitori, nella prassi quasi sempre la madre, a fronte dell´inadempimento dell´ex coniuge che non versi il mantenimento stabilito a proprio carico dal giudice a beneficio dei figli, ottenere tali somme dai genitori dell´inadempiente, quindi dagli ex suoceri?

Un quesito ricorrente, che ha portato anche la giurisprudenza di merito alle soluzioni più disparate, e comunque quasi sempre ad una linea possibilista. ma che adesso deve essere rimeditato alla luce di un recentissimo pronunciamento del giudice di legittimità. Gli ascendenti o, con un linguaggio più comune, i nonni, non sono infatti responsabili del mantenimento dei nipoti, se non nella residuale forma degli alimenti ma solo quando entrambi i loro genitori siano nella assoluta impossibilità di provvedere ai loro basilari bisogni. Di conseguenza, il nostro ordinamento non consente al genitore al quale l´ex partner non versi l´assegno di mantenimento stabilito dal giudice per le necessità dei figli, di ottenere giudizialmente tali somme dai genitori di lui. Si tratta, infatti, di una obbligazione che non può dirsi esistente se non, attenuata, in casi assolutamente eccezionali, quale extrema ratio.
E comunque, le condizioni perché padre e madre possano esser considerati responsabili a Fronte dell´inerzia del figlio non sono certo petizioni di principio, ma devono essere provate da chi ne ha interesse rigorosamente.



A precisarlo, la Suprema Corte di Cassazione con pronuncia 10419/2018: «?Agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l´altro genitore è in grado di mantenerli»?. Ciò in quanto il provvedere ai figli è un «?diretto e personale obbligo»? dei genitori.

La questione è giunta in Cassazione dopo che la Corte d´Appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme con la quale era stata accolta la domanda di una donna, il cui coniuge era rimasto per anni insensibile alle richieste di corrispondere il mantenimento stabilito dal Tribunale a beneficio dei figli minori. Una decisione, quella della Corte territoriale che era stata assunta considerata «?la natura sussidiaria dell´obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori»?, ed il fache non vi fosse prova alcuna da parte della madre richiedente circa l´assoluta impossibilità di provvedere con risorse proprie al mantenimento dei minori, tanto più che risultava agli atti che essa, comunque, percepiva un salario di € 700, è che la casa nella quale il nucleo familiare risiedeva era di sua proprietà. La sentenza impugnata in Cassazione dalla donna inoltre, aveva imputato alla ricorrente di «?non aver dimostrato la sua incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito»? e di non aver dimostrato la «?capacità»? dei suoceri «risultando dagli atti che essi vivevano con 1500 euro mensili di pensione».



«?L´obbligo di mantenimento dei figli minori - ha concluso la Corte di Cassazione rigettando il ricorso - spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l´altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l´inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui»?.

«?Pertanto, l´obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori) va inteso non solo nel senso che l´obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l´altro genitore è in grado di mantenerli»?.

 

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