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Adozione maggiorenne e derogabilità divario di età tra adottante e adottato.

CNF

 La Corte Costituzionale con sentenza n. 5 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 comma 1 c.c. con riferimento all'art. 2 Cost. nella parte in cui nel caso di adozione del maggiorenne, il giudice decida di ridurre la differenza di età prevista in diciotto anni tra adottante e adottato, nei casi di minima differenza ed in presenza di motivi meritevoli. Ciò si ritiene valido allorquando il rigore del divieto si riveli incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.

La questione si origina dall'ordinanza del Tribunale di Firenze del 17 gennaio 2023 che solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 291,comm1 c.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 10, comma 1 in relazione agli artt. 8 della CEDU, 7 della Carta dei diritti fondamentali U.E. e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani e 30 Costituzione.

Il Collegio censurava difatti la disciplina codicistica relativa alla differenza di età tra adottante e adottato di 18 anni, che, nel caso di specie, tra richiedente e adottando era pari a 17 anni e 3 mesi, quindi era una differenza minima.

Difatti, l'applicazione rigida del principio portava alla lesione della capacità dell'individuo di autodeterminarsi come singolo e nella formazione sociale familiare ed anche del diritto dovere dell'adottante di mantenere, educare ed istruire i figli in presenza di una situazione del tutto parificabile alla filiazione biologica.

Inoltre, si ravvisava una irragionevole disparità di trattamento tra l'adozione del maggiorenne e quella prevista per il caso dell'adozione in casi particolari. Ed ancora altra violazione era quella con l'art. 10 Cost. , 11 e 117 comma 1 Cost., sotto il profilo del mancato rispetto della normativa prevista a livello europeo ed internazionale cui l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi evocando quali parametri l'art. 8 CEDU e l'art. 7 Carta diritti fondamentali in relazione al diritto dell'individuo al rispetto della vita privata e familiare, e art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani con riguardo al diritto di uomini e donne, di fondare una famiglia, definita quale nucleo naturale e fondamentale della società che ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 Il Tribunale di Firenze reputava pertanto necessario promuovere l'incidente di legittimità costituzionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale , l'onere di interpretazione conforme viene meno allorchè il giudice sostenga, così come era avvenuto nel caso di specie che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione.

La Corte, richiamando le origini storiche dell'istituto, la sua evoluzione e i precedenti giurisprudenziali, ha evidenziato che, nonostante sul fronte dei limiti soggettivi all'applicazione dell'istituto la giurisprudenza costituzionale si sia mostrata favorevole ad una ragionevole riduzione degli stessi, quanto al requisito della differenza di età di «almeno» diciotto anni che deve intercorrere tra adottante ed adottando, ha confermato la legittimità costituzionale della rigidità della formula.

Spesso i giudici hanno lamentato l'illogicità del diverso trattamento previsto rispetto all'adozione in casi particolari essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando.

Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti.

Tale ragione giustificherebbe la diversità anche di disciplina e perciò anche per quanto riguarda il superamento consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali, dopo una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice. 

 Più recentemente la Cassazione  con la sent. n. 7667 del 2020 nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, hanno individuato nell'adozione del maggiorenne una espressione del diritto all'identità della persona.

Ad avviso della Corte, l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione di trasmettere il cognome e il patrimonio ma è divenuto uno strumento che risponde alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.

L'istituto formalizza quei legami affettivo-solidaristici che si sono consolidati nel tempo e che sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.

Nelle cosiddette famiglie ricomposte di cui parliamo rientrano il caso dell'adottando maggiorenne che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare, ma ancora situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento attraverso l'istituto dell'adozione, del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.

 

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