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Scuola forense. Mancato certificato di compiuto tirocinio se non si supera la verifica finale

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Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it

Con sentenza n.257 del 24 novembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha risolto il quesito se il COA possa rifiutare di rilasciare il certificato di compiuto tirocinio nel caso in cui il praticante avvocato non superi la verifica finale del corso di formazione organizzato dalla Scuola Forense.

Analizziamo il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense.

I fatti del procedimento

La vicenda sottoposta all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense ha come protagonista una praticante avvocato, la quale ha frequentato con profitto il percorso formativo presso la Scuola Forense, ma si è vista negare dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il certificato di compiuta pratica a causa del giudizio di insufficienza ottenuto nella verifica finale.

La praticante ha presentato reclamo alla Scuola Forense chiedendo il rilascio del certificato del superamento del tirocinio e lamentando la disparità di trattamento tra i praticanti iscritti entro il 31 marzo 2023 e i praticanti iscritti dal 1° aprile 2023 in quanto solo per questi ultimi vige la previsione del percorso formativo obbligatorio presso le Scuole Forensi o altri soggetti abilitati così venendosi a creare una disparità di trattamento tra candidati alla medesima sessione d'esame. La Scuola Forense ha rigettato il reclamo invitando il COA a valutare il rilascio del certificato di compiuta pratica, ma il COA ha confermato la propria decisione di rigetto.

Così, a seguito di ricorso della praticante, la vicenda è giunta al vaglio del Consiglio Nazionale Forense. In particolare la ricorrente ha lamentato

  • l'errata interpretazione dell'art.4 quater D.L. n. 51/2023
  • la non conformità del programma della Scuola Forense alle Linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense.

La decisione della Suprema Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha precisato i requisiti necessari ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

Infatti a partire dal 1° aprile 2022 i praticanti avvocati iscritti al Registro, oltre al regolare svolgimento del tirocinio professionale, devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio presso i Consigli dell'Ordine anche tramite le Scuole Forensi e le associazioni forensi giudicate idonee, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge (art. 43 Legge professionale forense).

Questi corsi devono essere strutturati con libera determinazione, ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense, in modo tale da garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale.

A norma del secondo comma dell'art.43 L. professionale forense n. 247/2012, il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

  • le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee,
  • i contenuti formativi dei corsi di formazione,
  • la durata minima dei corsi di formazione,
  • le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto. Il regolamento è stato adottato con D. L. n. 51/2023 il quale ha stabilito che ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all'art.45 L. professionale da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i praticanti devono dimostrare una partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati, la quale implica
  • la frequenza di almeno l'80% delle lezioni e
  • il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale.

Il mancato superamento della suddetta verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Nel caso di specie il Regolamento della Scuola Forense ha articolato il percorso formativo in 18 mesi suddivisi in tre semestri nei quali si tengono 15 lezioni di non meno di 4 ore e per ciascun semestre vengono affrontati argomenti di diritto civile, penale e amministrativo, diritto processuale civile, penale e amministrativo, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione di atti giudiziari, le tecniche di redazione degli atti stragiudiziali, l'ordinamento e la deontologia forense, le procedure alternative per la risoluzione delle controversie.

Ne deriva, a parere del Consiglio Nazionale Forense, che il metodo adottato da Regolamento della Scuola Forense sia conforme alle Linee Guida predisposte dal CNF per l'attuazione del D.M. Del 9 febbraio 2018 n.17 recanti la Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, le quali propongono, tra l'altro un programma tipo cui le Scuole possono ispirarsi liberamente.

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso. 

 

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