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Adozione mite e vincolo di segretezza.

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 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10278 del 16 aprile 2024 ha affermato il principio secondo il quale, in caso di adozione legittimante, cosiddetta mite,  non si deve mantenere la segretezza delle identità dell'adottando, della famiglia adottiva e di quella di origine.

Si ha l'adozione mite in quei casi in cui permane l'obbligo di mantenere i contatti con la famiglia di origine.

Spesso tale esigenza riguarda ad esempio i casi dei cittadini stranieri e del popolo Rom, che rientrano tra coloro che hanno a che fare con il fenomeno della dichiarazione di adottabilità.

Con tale sentenza, viene meno l'ultima barriera posta dalla Corte di Appello di Roma per una piena attuazione della c.d. adozione mite, posta per preservare la tradizionale attrattiva della adozione legittimante.

In questo stesso caso, con ordinanza 3626/2020, la Cassazione aveva affermato per la prima volta il principio cardine secondo cui prima di dichiarare l'adottabilità di un minore il Tribunale ha sempre l'obbligo di valutare se è possibile procedere con una adozione c.d. mite, ossia dichiarare l'adottabilità e al contempo il diritto a mantenere i rapporti con la famiglia di origine. 

 Tale decisione comportava già il superamento di un principio che era quello dell'esclusività del rapporto tra adottato e adottante che comporta  il venir meno dei rapporti tra il minore e il suo passato.

Tuttavia, la Corte di Appello in riassunzione con sentenza 3544/2022,  dà esecuzione al principio affermato dalla Cassazione ma in gran parte lo vanifica sancendo l'obbligo di non svelare mai agli stessi protagonisti le loro reciproche identità. 

Di fatto in questo modo vanificando in gran parte la novità introdotta dalla Cassazione in quanto risultava realisticamente impossibile che si crei un rapporto effettivo tra la famiglia d'origine e quella adottiva. 

La Corte di Appello di Roma ha inoltre seguito questo orientamento costantemente facendo di fatto passare il principio che il carattere della segretezza della adozione legittimante dovesse considerarsi insuperato e indiscusso.

 La Cassazione di cui si tratta, invece, supera questo assunto e afferma il principio opposto per cui l'eventuale segretezza può essere disposta solo ed esclusivamente nell'interesse del minore, quindi a fronte di una giustificazione giuridica che affondi le radici in una valutazione specifica del caso.

La Suprema Corte, inoltre,  ricorda come nel caso trattato la CTU avesse viceversa affermato l'interesse delle minori dichiarate in stato di adottabilità a conoscere l'identità della famiglia di origine.

In conclusione, con questa sentenza se la Corte d'Appello di Roma aveva tentato di frenare il tentativo di superare la vecchia concezione della adozione legittimante intesa come esclusiva nel tentativo di cancellare la storia del minore, la Cassazione ha invece rimosso l'ultima barriera esistente, affermando il principio opposto.

 

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