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Meccanico, riparazione auto. Il cliente non paga e non ritira il mezzo: tutela e rimedi

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 Inquadramento normativo: Artt. 2222 c.c., 2226 c.c., 1655 c.c., 1665 c.c., 1197 c.c., 2756 c.c., 2797 c.c., 633 c.p.c. e ss.

Natura contrattuale: I lavori di riparazione dell'auto commissionati ad un meccanico rientrano nella disciplina del contratto d'appalto o del contratto d'opera. Rientrano nel primo tipo di contratto, quando il meccanico che si assume l'incarico di portare a compimento i lavori, a fronte di un corrispettivo, ha un'organizzazione di impresa. Rientrano nel secondo tipo contrattuale, quando la prestazione è eseguita dal meccanico, con lavoro prevalentemente proprio o del suo nucleo familiare. In entrambi i casi non deve sussistere alcun vincolo di subordinazione tra il meccanico e il committente.

Casistica: La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere. [...] Il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa [...] mentre il contratto di appalto coinvolge un'organizzazione di media o grande impresa [...] (Cass., civ. sez. II, del 16 novembre 2017, n. 27258, Cass., Sez. II, 29 maggio 2001, n. 7307; Cass., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519).

Ultimazione dei lavori: Una volta ultimati i lavori, sia nel caso in cui la disciplina contrattuale applicabile sia quella dell'appalto che nel caso in cui sia quella del contratto d'opera, il committente (proprietario dell'auto che ha commissionato i lavori) ha diritto ad eseguire la verifica e il collaudo dell'opera, per poi procedere alla sua accettazione e alla presa in consegna. Per i beni mobili (quale appunto l'auto) il luogo ove si procede alla verifica ed al collaudo (come anche alla successiva consegna) corrisponde a quello in cui sono stati eseguiti i lavori.  

Per mettere il committente in condizione di effettuare la verifica, il meccanico deve semplicemente invitarlo a compiere la verifica. Tale invito è a forma libera, ossia può essere rivolto dal meccanico secondo le modalità che reputa opportune. Se quest'invito viene ignorato, senza giustificati motivi, l'opera si presume accettata, con conseguente diritto del meccanico a ricevere il pagamento del prezzo.

Mancato pagamento del prezzo: rimedi e tutela. Il codice civile ha previsto dei rimedi e delle tutele in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente. I rimedi in questione sono i seguenti:

  • diritto di ritenzione;
  • prestazione in luogo dell'adempimento;
  • azione giudiziale.

Diritto di ritenzione: Innanzitutto, si fa rilevare che il diritto del meccanico a ricevere il corrispettivo è un diritto di credito che nasce dalle prestazioni e dalle spese sostenute per la conservazione e il miglioramento dell'auto affidatagli dal committente. In questi casi, se l'auto si trova ancora in officina, il credito del meccanico avrà privilegio sul mezzo in questione. Questo sta a significare che il suo credito potrà essere fatto valere anche a discapito di soggetti terzi che vantano altri diritti sull'auto. Unica condizione all'operatività del privilegio è il fatto che i lavori siano stati eseguiti dal meccanico in buona fede. Quest'ultimo, inoltre, potrà ritenere (ossia trattenere) l'auto su cui ha il privilegio e ciò finché non verrà pagato dal cliente. Il meccanico avrà anche la facoltà di vendere il mezzo, seguendo la forma della vendita dei beni concessi in pegno. Ma vediamo come.

 Modalità di vendita: Il meccanico, prima di vendere l'auto su cui ha esercitato il diritto di ritenzione, deve, tramite ufficiale giudiziario, intimare il committente a pagare i lavori, avvertendolo che in mancanza l'auto verrà venduta. Se entro cinque giorni da tale intimazione, il committente non si oppone o si oppone dinanzi al giudice, ma tale opposizione viene rigettata, allora il meccanico potrà vendere l'auto al pubblico incanto. Poiché, però, l'auto ha un prezzo di mercato, il meccanico potrà procedere, anziché al pubblico incanto, anche tramite una persona autorizzata a tali tipi di atti.

Casistica:Il diritto di ritenzione [...] e la conseguente facoltà, concessa al creditore/ritentore di far vendere la cosa [...] integrerebbero gli estremi e rivestirebbero le forma di una esecuzione forzata "speciale" (Cass. Civ., 10 ottobre 2004, n. 25004).

Trasferimento di proprietà dell'auto in luogo del pagamento del prezzo: Un altro rimedio a tutela del meccanico èl'istituto dellaprestazione in luogo dell'adempimento. In linea generale, il debitore è tenuto ad adempiere all'obbligazione originariamente pattuita. Infatti, non è possibile che il debitore adempia alla sua obbligazione sostituendone la prestazione pattuita, anche se quella in sostituzione sia di valore superiore a quella originaria. Tuttavia, se il creditore acconsente a tale sostituzione, allora il debitore potrà procedere a eseguire un'altra prestazione in luogo di quella originaria. Ciò premesso, tornando alla questione del meccanico, in virtù dell'istituto di cui stiamo discorrendo, è possibile che il committente chieda al meccanico di poter trasferire la proprietà dell'auto in capo a quest'ultimo in luogo del pagamento di quanto dovuto. Se il meccanico acconsente, allora l'obbligazione del committente si estingue. In tali casi, però, il cliente sarà tenuto alla garanzia per evizione e vizi dell'auto secondo le generali norme della vendita.

Azione giudiziale per il recupero del corrispettivo: Un altro rimedio a disposizione del meccanico, al fine di tutelare il proprio diritto di credito, è l'azione giudiziale. In buona sostanza, in alternativa ai rimedi su descritti, il meccanico potrà proporre un ricorso per ingiunzione finalizzato ad ottenere un provvedimento che ingiunga al committente il pagamento del prezzo.  

 

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