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Cassa Forense e le erogazioni in caso di familiari non autosufficienti

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Fonte (https://www.cassaforense.it/documentazione/guida-previdenziale/prestazioni-assistenziali/)

Con il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza (Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni) sono previste le prestazioni a sostegno della famiglia per gli avvocati iscritti alla Cassa forense.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.

Le erogazioni in caso di familiari non autosufficienti

In particolare a norma dell'art.6 lettera b) del suddetto Regolamento tra le prestazioni a sostegno della famiglia sono comprese le erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti.

Beneficiari

I beneficiari del suddetto trattamento sono tutti gli iscritti in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa e che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art.3, comma 3, L. n. 104/1992; trattasi di tutti i casi in cui si sia in presenza di minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

L'invalidità deve essere attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.

Inoltre è necessario che il familiare che necessita di assistenza non sia ricoverato a tempo pieno (art.7 Reg. cit.). 

 Requisiti

Per poter ottenere l'erogazione è necessario che il richiedente abbia i seguenti requisiti:

  • sia iscritto alla Cassa Forense,
  • sia in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod.5),
  • sia il solo beneficiario a presentare domanda per l'erogazione nell'ambito del medesimo nucleo familiare per lo stesso assistito,

Inoltre è necessario che sia l'iscritto sia l'assistito abbiano un ISEE non superiore ad € 50.000,00 (art.8 Reg. cit.).

Importo

La misura di questo trattamento a sostegno della famiglia consiste nell'erogazione di una somma di denaro, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

L'art.8 Reg. ha precisato che la prestazione corrisposta non può essere superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda.

In ogni caso nell'ambito del medesimo nucleo familiare l'erogazione potrà essere corrisposta a un solo beneficiario per assistito.

Domanda

Il trattamento assistenziale viene deliberato su domanda degli interessati, che può essere presentata:

  • in via telematica, inoltrandola direttamente alla Cassa a mezzo pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,
  •  in via cartacea e in questo caso esclusivamente mediante utilizzo di apposita modulistica predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento autonomo o unitamente al bando laddove previsto.

Nel modulo della domanda il richiedente può indicare l'Iban per l'accredito su conto corrente bancario/postale dell'erogazione.

    Documentazione dal allegare

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la documentazione da allegare alla domanda tra cui:

  • la dichiarazione dei redditi dell'anno antecedente la domanda;
  • la certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o provvedimento giudiziale definitivo,
  • l'ISEE dell'iscritto e dell'assistito,
  • un documento di identità valido dell'iscritto. Modulistica Maggiori informazioni e il modulo per la domanda di assistenza in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti sono reperibili su https://www.cassaforense.it/documentazione/guida-previdenziale/prestazioni-assistenziali/prestazioni-a-sostegno-della-famiglia/erogazioni-in-caso-di-familiari-non-autosufficienti-portatori-di-handicap-o-di-malattie-invalidanti/.

 

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