Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Avvocato ubriaco insulta e provoca i Carabinieri: il CNF conferma due mesi di sospensione

tingey-injury-law-firm-L4YGuSg0fxs-unsplash

Fonte: Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/sospeso-lavvocato-che-oltraggi-larma/

È passibile di sospensione l'avvocato che rivolga espressioni offensive e provocatorie alle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni e al cospetto di una pluralità di presenti, trattandosi di una condotta idonea a ledere gravemente l'immagine dell'Avvocatura. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 107 del 31 marzo 2026.

Vediamo come si sono svolti i fatti.

I fatti del procedimento

Un avvocato è stato sottoposto a procedimento penale e, successivamente, a procedimento disciplinare per aver tenuto una condotta gravemente molesta e offensiva, concretizzatasi nell'aver, in stato di ebbrezza:

  • dapprima arrecato molestia e disturbo ai clienti, inveendo contro la barista e gli avventori;
  • successivamente pronunciato frasi ingiuriose, vessatorie, minacciose e tracotanti nei confronti dei Carabinieri.

Il CDD ha, quindi, irrogato all'avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi, considerando la gravità dei comportamenti, l'assenza di manifestazioni di ravvedimento da parte dell'avvocato e la presenza di numerosi precedenti disciplinari.

Avverso la decisione del CDD, l'avvocato ha proposto tempestiva impugnazione, chiedendo al CNF di dichiarare l'insussistenza dei profili di responsabilità disciplinare a suo carico o, in subordine, di applicare una sanzione disciplinare più mite. 

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha accolto solo parzialmente il ricorso, evidenziando che non è stata sufficientemente provata la parte dell'accusa relativa alle molestie poste in essere dall'avvocato nei confronti della barista e degli avventori prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Sul punto, il Consiglio ha ricordato il principio secondo il quale, in caso di insufficienza della prova nel procedimento disciplinare, deve prevalere il favor per l'incolpato.

Diversamente, il Consiglio ha ritenuto pienamente provate le condotte tenute dall'avvocato nei confronti dei Carabinieri, ai quali ha rivolto espressioni offensive ed epiteti scurrili.

Al riguardo, il Consiglio ha sottolineato la gravità della condotta, ritenendo che le suddette offese configurassero in modo incontrovertibile la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro previsti dall'art. 9 CDF.

Infatti, sebbene sia stata posta in essere al di fuori dell'esercizio della professione, la condotta dall'incolpato si pone in contrasto con l'immagine che un avvocato è tenuto a mantenere sia nella vita privata sia nell'esercizio della professione, risultando idonea a compromettere l'onore, il prestigio e le funzioni dell'intero ordine professionale.

Quanto alla sanzione, il Consiglio ha ritenuto che il riprovevole comportamento tenuto dall'avvocato fosse sufficiente a giustificare la sospensione di due mesi, in considerazione delle seguenti circostanze:

  • le offese rivolte a pubblici ufficiali durante lo svolgimento delle loro funzioni sono state particolarmente gravi e sono avvenute davanti a numerose persone;
  • il comportamento è stato anche provocatorio e diretto a generare una reazione fisica;
  • si tratta di una condotta che incide negativamente sull'immagine e sul prestigio dell'Avvocatura.

 Peraltro, il Consiglio ha condiviso la determinazione della sanzione aggravata adottata dal CDD, in considerazione dei precedenti disciplinari, tra i quali una precedente sospensione di due mesi, relativa a fatti risalenti nel tempo, nonché altri due precedenti disciplinari, entrambi conclusisi con la censura.

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto solo parzialmente il ricorso, escludendo la responsabilità disciplinare dell'avvocato limitatamente alla condotta relativa alle molestie nei confronti della barista e degli avventori, non sufficientemente provata.

Diversamente, il CNF ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare dell'avvocato per le gravi offese e le provocazioni rivolte ai Carabinieri, confermando, anche alla luce dei precedenti disciplinari, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi.

Osservazioni

La sentenza evidenzia come anche una condotta posta in essere al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale possa assumere rilevanza disciplinare quando, per la sua gravità, risulti incompatibile con la dignità e il decoro richiesti dalla funzione che l'Avvocatura svolge nella giurisdizione.

Tale funzione comporta, infatti, doveri ulteriori rispetto a quelli propri del comune cittadino, a salvaguardia non solo della reputazione del singolo avvocato, ma anche, più in generale, dell'immagine e del prestigio dell'Avvocatura (ndr).



 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Fisco, allora dove eravamo rimasti? La fotografia ...
Noli Timere - Insieme oltre la paura: la forza del...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito