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Ulteriore proroga sulle rate della rottamazione e saldo e stralcio

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Nell'iter parlamentare di conversione in legge, il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 – decreto Sostegni-ter -, ritrova l'ennesima proroga per il pagamento delle rate relative alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio.

Tra gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio, figura infatti la proroga degli omessi pagamenti relativi alle rate derivanti da rottamazione-ter e da saldo e stralcio. La proroga riguarda anche le rate scadenti nel 2022.

Brevemente rammentiamo che, per effetto della rottamazione dei ruoli introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 119/2018, il debitore, grazie all'intero pagamento delle somme a titolo di capitale e interessi, poteva fruire dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/73; ancora, l'art. 5 del D.L. n. 119/2018 ha previsto una diversa rottamazione, con i medesimi effetti, circoscritta ai dazi doganali e all'IVA all'importazione, le cui rate rientrano nella proroga in oggetto.

Ancora più vantaggioso per il contribuente, il cosiddetto - saldo e stralcio – introdotto dall'art. 1 commi 190 e ss. della Legge n. 145/2018, dove il cittadino debitore, al ricorrere dei requisiti contemplati dalla norma, poteva fruire anche di uno stralcio della quota capitale, oltre sempre alla moratoria delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Sin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, le rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio sono state prorogate più volte.

Ciò è importante, posto che se le rate sono pagate in maniera insufficiente o tardivamente, gli effetti della rottamazione e del saldo e stralcio vengono meno, dunque riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e interessi di mora. L'ultima proroga, introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, fissava al 09/12/2021 la data di scadenza delle rate scadute e non pagate; ora, grazie all'emendamento introdotto dal Senato all'interno del "Sostegni-ter", le nuove scadenze entro cui pagare le rate scadute sono:

-entro il 30 aprile 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2020;

-entro il 31 luglio 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2021;

-entro il 30 novembre 2022, andranno pagate le rate scadute nel 2022.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni di cui all'art. 3 comma 14-bis del D.L. n. 119/2018.

Le procedure esecutive che fossero state instaurate come conseguenza della decadenza dalla rottamazione sono estinte di diritto, solo ed esclusivamente in riferimento ai carichi rientranti nella rottamazione e nel saldo e stralcio.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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