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Venerdì scorso – 20 gennaio 2023 - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo on-line sul proprio sito l'applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 commi 231 e ss. della Legge n. 197/2022 - Legge di bilancio 2023. Per effetto della rottamazione dei ruoli, rammentiamo, sono stralciati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione; si paga soltanto la quota capitale del debito ed eventuali spese di esecuzione.
Come fare per aderire:
- da venerdì e fino entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito - massimo 18 - e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
- entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 - stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro;
- entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.
A questo proposito si evidenzia che, soprattutto per chi ha debiti abbastanza elevati, prima di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali è bene calcolare l'importo delle rate. Infatti va precisato che prima e seconda rata andranno saldate rispettivamente entro il 31 luglio e 30 novembre 2023 e che il l'importo per queste due prime rate sarà pari al 10% delle somme totali dovute, mentre per le restanti rate l'importo sarà di pari importo. Dunque, preliminarmente, senza attendere l'esito dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni è facile fare un rapido calcolo di quello che potrebbe essere l'importo della prima rata da pagare a luglio 2023: basta sommare tutti i debiti e calcolare il 10%.
Ovviamente se il debito è esiguo non ci saranno problemi a sostenere il pagamento della prima rata, visto che ad oggi mancano ancora 6 mesi abbondanti alla scadenza. Ma se siamo davanti a debiti consistenti la rata potrebbe rappresentare un consistente impegno finanziario e potrebbe diventare un problema sostenerne il pagamento.
È stato dunque creato un applicativo specifico per inviare la domanda, utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale - SPID, CIE -; occorre indicare i carichi che si vogliono definire e, da una prima analisi, non emergono particolari problemi di compilazione e tutto l'applicativo è molto intuitivo.
Il contribuente può anche presentare più domande di rottamazione, ma queste integrano la prima; se si dovesse prendere ciò alla lettera, le distinte domande saranno espressione di un unico procedimento e non di procedimenti distinti e potrà esserci un'unica comunicazione di liquidazione degli importi. Pertanto, l'eventuale insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comprometterebbe l'intera rottamazione, mentre nelle rottamazioni precedenti ogni domanda seguiva un iter autonomo. Si tratta comunque di un aspetto sul quale sono auspicabili ulteriori chiarimenti.
Rientrano nella rottamazione i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Occorre quindi avere riguardo alla consegna del ruolo o alla data di trasmissione del flusso di carico; i debiti verso le Casse di previdenza private rientrano nella rottamazione solo se l'ente previdenziale ha deliberato in questo senso entro fine gennaio.
A seguito della domanda il debitore è considerato adempiente quindi è possibile il rilascio del DURC.
Meditate contribuenti, meditate.
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