Le decisioni del Cnf e il ricorso per cassazione
Le decisioni del Consiglio nazionale forense (Cnf) sono notificate all'interessato e al pubblico ministero. Contro tali decisioni è possibile proporre ricorso dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione [1]. Il termine per proporre tale impugnazione è di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa. Se il provvedimento del Cnf non viene notificato, esso potrà essere impugnato dopo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ossia dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ. Sez. Unite, n. 19526/2018).
I motivi per proporre ricorso sono:
• incompetenza;
• eccesso di potere;
• violazione di legge.
Ne discende che
«l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, con la conseguenza che non è consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla
adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale» (Cass., Sez. Unite, nn. 24647/2016; 18395/2016; 26372009, richiamate da
Cass. civ. Sez. Unite, n. 8038/2018).
Il ricorso può essere proposto sia dall'interessato che dal pubblico ministero.
Il ricorso e la sottoscrizione del ricorso
Il ricorso va notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente alle altre parti interessate e nei quindici giorni successivi alla notificazione va depositato in cancelleria. Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni.
L'avvocato che propone ricorso contro la decisione del Cnf, emessa in sede disciplinare nei suoi confronti, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur senza essere iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni
superiori [2] (Cass., Sez. Unite, n. 23288/2010, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 3775/2014). Se, però, l'avvocato intende farsi rappresentare da un collega, quest'ultimo per sottoscrivere il ricorso deve essere:
• iscritto nell'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione;
• munito di una procura speciale.
«Ne consegue che, agli effetti della proposizione del ricorso per cassazione, non può essere considerata idonea la procura già rilasciata al collega per la rappresentanza e la difesa nella fase dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento» (Cass. Sez. Unite, n. 16538/2008, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 3775/2014).
L'improcedibilità del ricorso
Una volta proposto il ricorso, questo non sospende gli effetti della decisione. Ove si volesse sospendere l'esecuzione del provvedimento disciplinare, l'interessato dovrà presentare un'istanza ad hoc. Unitamente al ricorso, va depositata una copia della decisione notificata al ricorrente. Il deposito di una copia incompleta porterà alla declaratoria di improcedibilità. In tali casi di improcedibilità, è possibile applicare
«il principio, proprio del sistema delle nullità, della idoneità dell'atto, carente del requisito formale, al raggiungimento dello scopo suo proprio nonostante la carenza formale, purché detta idoneità emerga sempre all'interno dell'atto di cui trattasi e, dunque, senza dover ricorrere ad atti o comportamenti aliunde, ed inoltre e soprattutto purché risulti rispettato il limite temporale entro il quale l'adempimento doveva effettuarsi a pena di improcedibilità» (
Cass. civ. Sez. Unite, n. 19675/2016).
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni. «
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato».
Note
[1] Art. 56 R.d.l. n. 1578/1933:
«
Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al direttorio del sindacato della circoscrizione stessa ed al direttorio del sindacato nazionale. Nei casi preveduti negli artt. 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la corte di cassazione. Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, la quale deve conformarsi alla decisione della corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato».
[2] Art. 66 e 67 R.d.l. n. 1578/1933.
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