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ADDIO ESATTORIA - SALDO E STRALCIO 2019

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Con l'approvazione della Legge di Bilancio, L. 30 Dicembre 2018 n. 145 è stato approvato il saldo e stralcio dei Ruoli Esattoriali.

La misura consiste nella sanatoria dei debiti per i contribuenti in difficoltà economiche. Il saldo e stralcio, infatti, darà la possibilità di regolarizzare la propria posizione con i carichi affidati all'ente di riscossione. Il contribuente interessato, in possesso dei requisiti richiesti, pagando soltanto una percentuale dei carichi esattoriali, troverà pace con l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali.

I DEBITI SANABILI sono:

- omessi versamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali;

- contributi previdenziali.

Altro paletto imposto è la natura del contribuente, infatti, la rottamazione dei ruoli è prevista esclusivamente per i ruoli emessi a carico di persone fisiche, esclusi i ruoli derivanti da attività d'impresa svolta in forme associativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i debiti conseguiti da un socio di una società di persone, nella qualità appunto di socio, non potranno essere rottamati, mentre se ha altri debiti per imposte non pagate a titolo personale sono rottamabili.

I BENEFICIARI sono i contribuenti che versano in una "grave e comprovata situazione di difficoltà economica", ossia ISEE entro 20mila euro. Ci sono diversi scaglioni, ai quali corrisponde una specifica aliquota di regolarizzazione:

ISEE fino a 8.500 euro: si versa il 16% della somma originariamente dovuta;

ISEE fra 8.500 e 12.500 euro: si paga il 20%;

ISEE sopra i 12.500 euro (entro 20mila euro): si paga il 35%.

In nessun caso si pagano sanzioni e interessi, quindi le aliquote si applicano alla somma affidata all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi. 

  Il contribuente a differenza per quanto successo con il saldo e stralcio delle cartelle di pagamento notificate dal primo gennaio del 2000 al 31 dicembre 2010 e per le quali ogni singola partita era inferiore a mille euro e che sono state depurate in automatico senza nessun tipo di richiesta, per questa nuovo saldo e stralcio si dovrà presentare un apposito modello entro il 30/04/2019 salvo proroga.

Entro il 31 ottobre 2019 l'ente di Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il «saldo e stralcio» oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili in base all'articolo 3 del Dl 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta "rottamazione-ter", per le somme affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

Rispetto alle precedenti "Definizioni" introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 ("rottamazione-bis"), il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;

- un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;

- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.

 Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un'unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:

alla "prima rottamazione" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;

alla "rottamazione-bis" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione-ter") per gli stessi carichi.

Ultimo argomento da trattare ma non per importanza è il rilascio del DURC.

Infatti, il testo definitivo del Decreto Fiscale 2019 conferma il rilascio del Durc per le imprese che aderiranno alla nuova rottamazione, presentando domanda entro la scadenza del 30 aprile 2019.

Le istruzioni sono state fornite dall'INPS con il messaggio n. 4844 del 28 dicembre 2018 e aggiornano la procedura per il rilascio del Durc online a seguito delle misure introdotte dal Decreto Legge fiscale n. 119/2018.

 

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