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Nuova convivenza e compatibilità con l’assegno di mantenimento

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Di recente, ancora una volta, i Supremi Giudici di Cassazione, con Ordinanza n. 406 del 2019, si sono trovati a confermare quanto ormai statuito in vari arresti giurisprudenziali che partendo dal nuovo concetto di "famiglia," spesso solo di fatto, a seguito delle ultime innovazioni legislative (Legge Cirinnà), equiparata per molti aspetti alla famiglia scaturente dal tradizionale vincolo matrimoniale, hanno negato la compatibilità tra la persistenza dell'assegno di mantenimento con il nuovo assetto familiare scaturente dalla convivenza.

In questa prospettiva i Supremi Giudici hanno evidenziato che in casi come quello in oggetto, sottoposto alla loro attenzione, viene di fatto a crearsi un automatismo che di per sé comporta la detta incompatibilità data proprio dalla natura "assistenziale" dell'assegno che mal si concilierebbe alla costituzione di un nuovo assetto familiare, seppure fattuale. 

Del tutto irrilevante, in tale prospettiva, risulta, tra l'altro, quanto sostenuto dalla difesa della donna, ossia il fatto che la stessa beneficiasse di un contributo di assistenza del Comune, che di per sé, secondo quanto sostenuto dalla detta difesa, avrebbe dimostrato, seppure in maniera indiretta, l'insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno.

Nel caso "de quo", tra l'altro la stabilità della convivenza era stata provata a seguito di risultanze di investigazioni private e sulla "serietà" della stessa non si presentavano, dunque, dubbi. 

La Corte dichiara, dunque, inammissibile il detto ricorso uniformandosi allo stesso  principio cui già in Appello si era fatto riferimento, secondo il quale : l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n.6855/2015, n.2466/2016).

Si allega Ordinanza.



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