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Con i DPCM del 9 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state introdotte delle disposizioni che vietano, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; gli spostamenti tra comuni diversi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Con specifico riferimento al diritto di visita dei figli, il 10 marzo 2020 il Governo, sul proprio sito istituzionale dedicato alle FAQ per il Coronavirus, ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
I predetti DPCM, quindi, non comportano l'interruzione dei rapporti che il genitore non collocatario possa avere con il proprio figlio.
Il genitore collocatario, quindi, non potrebbe opporsi, agli incontri tra il figlio e l'altro genitore, sebbene non siano mancate pronunce giurisprudenziali di senso contrario che hanno subordinato il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi alla tutela della salute pubblica, posto che gli incontri dei minori con un genitore dimorante in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza richieste in questo particolare momento storico (cfr. Tribunale di Bari, ordinanza del 26 marzo 2020, che, accogliendo l'istanza di una madre, ha disposto la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio minore, collocato presso la madre in un diverso comune da quello di residenza dell'ex marito).
Le questioni e i dubbi interpretativi sono, comunque, ancora tanti, soprattutto per l'esercizio del diritto di visita per le coppie separate di fatto.
L'interrogativo è nato subito dopo l'emanazione della FAQ sopramenzionata, posto che la stessa ha ancorato la legittimità degli spostamenti alla circostanza che gli stessi fossero in attuazione di quanto previsto dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Il problema ha continuato a porsi, quindi, per quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice: oltre all'ipotesi dei genitori separati di fatto, rientrano i casi di cessazione della convivenza tra due partner o la particolare situazione che investe una coppia di coniugi in attesa di separazione, quando ancora non sia stato presentato il ricorso giudiziale o si sia in attesa della decisione presidenziale.
Sebbene fosse del tutto irragionevole operare una discriminazione a seconda dell'esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all'affidamento, in assenza di più puntuali indicazioni normative, molti genitori si sono chiesti se gli spostamenti quotidiani effettuati nell'esercizio del diritto di visita, per prendere e riportare i figli, potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti.
Si è quindi resa necessaria una nuova indicazione governativa: il primo aprile, infatti, il sito istituzionale del Governo ha aggiornato la Faq, espressamente prevedendo che gli spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
L' accordo tra i genitori, quindi, ben può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale e, per effettuare lo spostamento, il genitore dovrà autocertificare che lo spostamento è legato da motivi di necessità, ovvero da precedenti accordi presi con l'altro genitore per esercitare il diritto di visita.
Per corroborare questa autocertificazione, sarebbe preferibile portare con se una copia scritta degli accordi dei genitori, indicanti in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne; l'accordo ben potrebbe essere rappresentato dallo scambio di mail tra i genitori o tra i loro avvocati.
Ciò non toglie, tuttavia, che il genitore, nell'esercitare il proprio diritto di visita, deve rispettare le prescrizioni generali imposte dal decreto o dalle singole ordinanze comunali, lasciandosi guidare, soprattutto, dal buon senso.
Se l'accordo tra i genitori non venga raggiunto, sarà possibile "vedersi" usando Skype, FaceTime o con videochiamate, confidando nell'elasticità e collaborazione da parte del genitore presso il quale il minore abita, che deve essere disponibile ad agevolare, proporre e organizzare questi incontri virtuali.
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Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.