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Inquadramento normativo: Art. 94 c.p.c.
La condanna alle spese del giudizio dei rappresentanti e dei curatori delle parti: «Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita». Tale tipo di condanna è una misura eccezionale e può essere adottata solo ove ricorrono gravi motivi del legale rappresentante della parte avversa. In queste ipotesi, se è formulata una richiesta in tal senso dalla controparte, il rappresentante, pur non assumendo la qualità di parte necessaria del processo (Cass., n. 20878/10, richiamata da Cass. civ., n. 11194/2012), può intervenirvi:
Proprio con riferimento a quest'ultima questione, per l'evidente diretto interesse, al rappresentante non può disconoscersi, nei limiti del suo coinvolgimento nella condanna alle spese del giudizio, la qualità di parte vera e propria (Cass. civ., n. 11194/2012).
E ciò in considerazione del fatto che la richiesta di condanna alle spese del rappresentante concerne una responsabilità processuale di quest'ultimo. Tale richiesta è, in buona sostanza, finalizzata a ottenere un'eventuale condanna in solido con la parte rappresentata, in favore dell'avversario vincitore. «Per tale motivo il rappresentante […] esplica, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma». Ne consegue che anche nei confronti dei rappresentanti opera il principio generale della soccombenza (Cass. civ., n. 20878/2010).
La condanna alle spese del rappresentante sostanziale e del curatore e il potere del giudice: In punto di condanna alle spese di giudizio del rappresentante sostanziale o del curatore della parte, a differenza di quanto accade in caso di condanna per responsabilità aggravata della parte, il potere del giudice in riferimento ai gravi motivi su cui fondare detta condanna non è vincolato dalla formulazione o meno di una richiesta esplicita in tal senso (Cass., n. 3977/2003, richiamata da Corte d'Appello Venezia, sentenza 2 agosto 2018). Tale condanna, infatti, può essere pronunciata anche d'ufficio, senza un'espressa richiesta da parte dell'avversario (Cass. n. 3977/2003, richiamata da Cass. civ., n. 27475/2019). E ciò in considerazione del fatto che questa condanna inerisce «al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui» (Corte d'Appello Venezia, sentenza 1 agosto 2018).
I gravi motivi che giustificano la condanna alle spese dei rappresentanti: Si ritiene che:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.