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Ufficio del Processo e sue criticità.

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 Si parla da tempo della cosiddetta "fuga di molti avvocati" che optano per una maggiore sicurezza e stabilità economica partecipando ai numerosi concorsi che si sono tenuti negli ultimi anni.

Tra questi il legislatore ha reclutato molti ex legali nel cosiddetto Ufficio del processo. Inizialmente le norme, in considerazione della temporaneità prevista, non prevedevano la necessaria cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza, tutto ciò destando sin dal principio numerose perplessità e richieste d'intervento da parte del CNF.

La possibile incompatibilità è difatti conseguenza del noto principio secondo cui la professione forense, non può essere esposta al rischio di un conflitto d'interessi o di condizionamenti ai principi dell'autonomia ed indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale.

Il mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale costituiva quindi una situazione rischiosa e per tali ragioni il CNF aveva indirizzato una nota ai ministri di Pubblica Amministrazione e Giustizia per segnalare le criticità esistenti.


Le possibili soluzioni prospettate prevedevano o la possibilità di una sospensione dall'esercizio della professione forense per i vincitori del concorso, così da consentire agli avvocati assunti di mantenere lo status professionale anche a fini previdenziali, con assunzione a carico dell'ente del pagamento dell'onere contributivo; o ancora prevedere, così come avviene per i magistrati onorari, l'impossibilità di esercitare nello stesso circondario ove si svolgono le proprie funzioni.

Questa seconda soluzione da un alto risolveva il problema del conflitto d'interessi, dall'altro residuava quello della concorrenza sleale tra avvocati salariati e non salariati.

E così il 29 marzo 2022 è intervenuto il parere della Commissione Giustizia della
Camera, relativo al D.I. n. 17/2022 il quale ha ritenuto che, i praticanti avvocati abilitati e non, se assunti all'interno dell'Ufficio del processo non possono svolgere attività nello studio legale di appartenenza.

Ed ancora l'articolo 33 del D.l. n 17/2022 prevede la sospensione dalla professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato.


In realtà il parere del 29 marzo parla di sospensione solo per gli avvocati e nulla dice riguardo i praticanti avvocati eccetto l'obbligo di comunicazione al proprio Consiglio.

L'unica distinzione è quella tra praticanti abilitati e non, in quanto per i primi appare più concreto il rischio di un conflitto d'interesse e di una incompatibilità; è anche vero che sarebbe irragionevole un trattamento diverso rispetto agli avvocati, costretti a sospendere l'esercizio della professione.

E' stata invece sancita la possibilità di ricongiungere il periodo di pratica forense all'interno dello studio con l'attività svolta all'interno dell'ufficio del processo.

In definitiva, anche peri praticanti non abilitati, si ritiene che sia possibile un conflitto d'interessi continuando lo svolgimento della pratica legale e quindi vige il divieto di frequentare lo studio di appartenenza durante l'assunzione al Ministero mentre resta intatta la possibilità del ricongiungimento dei due periodi di pratica all'interno dello studio ed all'interno dell'ufficio del processo.

 

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