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La minorata difesa è una circostanza aggravante comune ad effetto comune che assume particolare interesse per l'interprete, in quanto assai ricorrente nella pratica giudiziaria e visti i numerosi risvolti connessi ad essa.
Nel caso del furto, qualora la circostanza in parola, che rientra tra quelle di cui all'art. 61 c.p. concorra con una di quelle ad effetto speciale previste dall'art. 625 c.p., non si applica l'art. 63 c.p. comma 3, con semplice aumento fino ad un terzo della pena già aumentata per la circostanza ad effetto speciale, ma la pena è quella prevista dal Legislatore, ovvero la reclusione da tre a dieci anni.
Per la truffa, invece, l'art. 61 n. 5 c.p. determina un rilevante aumento di pena, passando da quella per il reato base a quella della fattispecie aggravata, che oltre alla pena pecuniaria prevede la reclusione da uno a cinque anni, con possibilità di applicazione di una misura cautelare.
Ebbene, l'aggravante della minorata difesa è inserita dal Legislatore all'art. 61 n.5 c.p. , nel quale è previsto un aggravio di pena qualora il reato sia stato commesso mediante approfittamento, da parte del suo autore, delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età quando ciò abbia determinato un ostacolo per la pubblica o privata difesa.
In primo luogo, dovrà essere accertata l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa.
Tale elemento è stato di recente valorizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40275, 15 luglio 2021; ciò che occorre accertare, ai fini dell'aggravante, è se sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, la condizione sia essa di luogo o di persona, ovvero il concorso di queste, abbiano agevolato effettivamente la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa.
Infine, l'interprete dovrà verificare la ricorrenza del requisito dell'approfittamento della situazione da parte dell'agente, il che non consente di includere, per ciò solo, l'aggravante tra quelle di tipo soggettivo, visto l'ostacolo previsto dall'art. 70 c.p..
Tale requisito richiede che l'autore del reato si renda conto in modo cosciente del vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima, giovandosene nella commissione dell'illecito. Ciò determina la limitazione del campo di applicazione dell'aggravante, che altrimenti, in quanto comune, avrebbe potuto applicarsi a tutti i reati, escludendo tutte le fattispecie colpose.
In relazione a tali delitti, ci si è chiesti se l'aggravante possa essere ritenuta sussistente al mero accertamento di due circostanze dell'azione criminosa, una relativa al tempo e l'altra al luogo; ci si riferisce in particolare ai casi di furto commessi di notte, e di truffa commessa ''online''.
Entrambe le fattispecie possono ritenersi come ipotesi di ''minorata difesa presunta''; però per applicare la circostanza aggravante dovrà essere accertata anche la particolare condizione della persona, come, ad esempio, l'età avanzata della vittima, altro fattore incidente.
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Sono un’appassionata di diritto delle nuove tecnologie e lo faccio da Avvocatessa e giornalista, studiando, applicando e raccontando le regole e le politiche dell’innovazione in ambito nazionale ed europeo.