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Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/
La L. n. 247/2012 consente all'avvocato di farsi sostituire da un praticante abilitato, conferendogli delega scritta (art. 14, comma 2). Il successivo art. 41, comma 12, in tema di patrocinio sostitutivo, consente al praticante, nel periodo di svolgimento del tirocinio, di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge (senza limiti di valore davanti al Tribunale civile), per una durata di cinque anni.
Ambito di applicazione. L'attività del praticante può essere esercitata in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore (art.41 cit.).
Che accadrebbe se il praticante dovesse svolgere l'attività oltre i limiti del patrocinio sostitutivo? Il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo di rispondere a questo quesito nell'esame di un caso in cui il praticante ha sostituito il proprio dominus in una udienza dinanzi al TAR su delega scritta del dominus stesso. In quell'occasione il Consiglio ha affermato che sul piano deontologico non sussiste responsabilità e non può essere sanzionato disciplinarmente, il praticante avvocato che, indotto in errore dalle indicazioni del proprio dominus, abbia sostituito quest'ultimo all'udienza di un processo che esorbiti i limiti di competenza dettati dalla legge in tema di patrocinio sostitutivo, ove si accerti l'assenza dell'elemento psicologico.
Infatti, nel caso di specie il Consiglio ha rilevato l'insussistenza dell'elemento psicologico della condotta del praticante il quale non ha svolto alcuna difesa propria della parte, ma si è limitato a presenziare in sostituzione del suo dominus all'udienza di merito innanzi al TAR, in forza di delega scritta da parte del suo dominus, nei confronti del quale non poteva non nutrire profonda ed illimitata fiducia e stima non solo personale, ma soprattutto professionale per essere il suo "maestro" (CNF, sentenza n. 201 del 28 ottobre 2022).
Durata dell'abilitazione. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo può essere richiesta dal praticante, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Durata massima del patrocinio sostitutivo. Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che dopo l'entrata in vigore della nuova legge professionale
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.