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Compiti in classe e diritto d'accesso dei genitori

Compiti

Con sentenza del 19 giugno 2018 n. 6849, il TAR Lazio ha stabilito che i genitori degli studenti hanno sempre il diritto di chiedere la visione e l'estrazione di copia degli elaborati svolti in classe dai figli. E ciò a prescindere dal fatto che il procedimento di valutazione si sia concluso o meno. Ma vediamo nel dettaglio il caso sottoposto all'esame del TAR.

La ricorrente, separata dal marito, ma coaffidataria della figlia minorenne, ha presentato all'istituto scolastico, da quest'ultima frequentato, richiesta di accesso in riferimento alle prove svolte in classe dalla figlia medesima. Questa istanza, giustificata dai voti bassi assegnati all'alunna, è stata rigettata dalla dirigente scolastica in base al seguente ordine di ragioni:

  • i documenti, a dire della scuola, sono accessibili ai genitori solo al termine del processo di valutazione degli studenti;
  • i compiti degli alunni possono essere solo visionati dai genitori nel corso dei colloqui infra annuali;
  • gli elaborati sono visionabili sul portale dell'istituto scolastico, accedendo con apposite credenziali.

Stante tale diniego, la ricorrente ha deciso di adire il TAR al fine di ottenere l'annullamento del predetto provvedimento emesso dalla dirigente della scuola frequentata dalla figlia. 

Nel caso sottoposto all'esame dei Giudici amministrativi, questi ultimi affermano il diritto dei genitori, anche separati, di accedere a tutti i documenti di scrutinio dei figli, sia che abbiano ad oggetto gli elaborati svolti in classe, sia che riguardino attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe e sia che si riferiscano ai documenti valutativi di sintesi (c.d. pagelle). E ciò in considerazione del fatto che l'esercizio di tale diritto d'accesso, rientra, proprio, nei doveri educativi dei genitori. Infatti questi ultimi, al fine di meglio assolvere a tali doveri, devono comprendere le carenze culturali dei propri figli per supportarli, consentendo loro di intraprendere un valido precorso di recupero scolastico, attraverso lezioni svolte da docenti privati. Il fatto che la ricorrente sia separata e sia stata la sola ad aver presentato l'istanza, a nulla rileva, atteso che il diritto d'accesso può essere esercitato anche da un solo genitore, senza il consenso dell'altro e senza l'autorizzazione da parte del tribunale. Tanto perché "la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata" (cfr. T.A.R. Lazio - Latina, 9.7.2002 n. 753). A ciò si aggiunga che l'esclusione del diritto d'accesso nella questione in esame non può essere giustificata neppure invocando l'art. 24 , comma 1, lett.d), e comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Secondo il combinato disposto di tali commi non è possibile accogliere l'istanza di accesso agli atti:

  • quando, nei procedimenti selettivi, tali atti contengano informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi o
  • quando tale istanza è finalizzata ad eseguire un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.  

È evidente che le prove in classe degli alunni non rientrano tra gli atti di natura selettiva, in quanto le stesse servono solo a valutare il grado di preparazione degli studenti. Nessuna comparazione tra questi ultimi viene svolta, così come nessuna selezione. Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui gli scrutini avessero la natura di un procedimento selettivo, a parere del TAR, l'esclusione del diritto d'accesso sarebbe, comunque, limitata solo agli atti, oggetto della relativa istanza, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale riferiti a soggetti terzi. Non può dirsi, neanche, che la richiesta d'accesso in esame fosse finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni dal momento che la ricorrente ha solo domandato la visione e l'estrazione di copia dei compiti e dei relativi voti riguardanti la figlia minore. Che l'istanza in questione presentata alla dirigente scolastica è legittima, appare, dunque chiaro. D'altronde la stessa giurisprudenza, richiamata dal TAR, ha stabilito che "è pacifico che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell'attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi." (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 13.2.2017, n. 230; T.A.R: Campania - Napoli, Sez. V, 12.10.2003, n. 12996). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha ritenuto che il diniego della scuola fosse infondato, come infondate sono state reputate le ragioni addotte ad esso. Infatti, a parere dei Giudici amministrativi, l'accesso agli atti non deve essere limitata soltanto al momento successivo la pubblicazione dei risultati (come sostenuto dalla dirigente scolastica) in considerazione del fatto che tale richiesta non ha avuto ad oggetto documenti riguardanti gli esami. Da ciò emerge che le motivazioni allegate dall'istituto scolastico non possono costituire una valida esimente per contestare il diritto d'accesso della ricorrente ed impedire, dunque, una sentenza favorevole per quest'ultima. Infatti, sulla base di tale ragionamento, il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto della scuola, ordinando a quest'ultima di fornire alla ricorrente copia dei compiti in classe della figlia e delle relative annotazioni.  

 

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