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L’omissione del contraddittorio è sanato dall’istituto dell’accertamento con adesione successivo all’avviso di accertamento?

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Riferimenti normativi: Artt. 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 218/1997.

Focus: Il mancato esercizio del contraddittorio da parte dell'Amministrazione finanziaria, prima di emettere avviso di accertamento che possa arrecare pregiudizio al destinatario, può essere sanato nella fase successiva all'accertamento attraverso l'accertamento con adesione? La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia con la recente sentenza n.23729/2022, pubblicata il 29/07/2022.

Il caso: L'Agenzia delle Entrate ha impugnato dinanzi alla Corte Suprema, per due motivi, la sentenza di secondo grado con la quale la Commissione tributaria regionale aveva annullato, in riforma alla sentenza di primo grado, l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio nei confronti di una contribuente, con recupero a tassazione di Irpef, Iva e Irap, per l'anno 2005,senza aver avviato un preventivo contraddittorio endoprocedimentale con la parte. La contribuente si era costituita a sua volta con controricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. 

La ricorrente amministrazione, con un primo motivo ha dedotto la violazione dell'art.12, comma 7, della L.n.212/2000, in combinato disposto con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 218/1997, in quanto la Commissione tributaria regionale non aveva considerato che il contraddittorio endoprocedimentale era stato garantito dalla procedura di accertamento con adesione, successiva all'accertamento. In quella sede, infatti, secondo la ricorrente, era stato rispettato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale in quanto la contribuente poteva dedurre gli elementi rilevanti che l'Ufficio avrebbe dovuto esaminare in via preliminare. La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo infondato. Ciò in quanto la ricorrente richiama indebitamente i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.24823/2015, principi che riguardanogli accertamenti compiuti senza accesso nei locali del contribuente,con l'obbligo di contraddittorio preventivo per itributi armonizzati. In detta sentenza sono state richiamate le indicazioni dettate al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in base alle quali si ha l'invalidità dell'accertamento nel solo caso in cui il contribuente non abbia fornito la c.d. prova di resistenza, concernente gli elementi che il contribuente medesimo avrebbe potuto prospettare prima dell'accertamento emesso a suo carico e che avrebbero potuto indurre l'amministrazione ad un diverso avviso. Nella fattispecie il giudice di appello si è uniformato a tali principi, affermando che la parte contribuente aveva pienamente documentato gli elementi (quali: il minore apporto all'attività aziendale della titolare per motivi di salute; l'intervenuto licenziamento di una collaboratrice; la stipulazione di un mutuo per fare fronte alla gestione corrente dell'anno di imposta) che avrebbero potuto incidere sulla ripresa a tassazione dell'IVA, fondata su un accertamento induttivo correlato alla ritenuta conduzione antieconomica dell'impresa.

Quindi il giudice di legittimità ha respinto l'idea che il contraddittorio endoprocedimentale e l'esigenza primaria ad essa sottesa, correlata al diritto di essere ascoltati da parte dell'Amministrazione, possa essere realizzata con l'istituto dell'accertamento con adesione, che persegue intenti totalmente diversi, essenzialmente collegati ad esigenze di natura deflattiva del contenzioso. L'Agenzia delle Entrate, con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.12 c.7 L.n.212/2000, nonché gli artt. 41 e 52 par. 2 Carta dei diritti Fondamentali dell'UE, nella misura in cui l'annullamento della sentenza di primo grado operato dalla Commissione Tributaria Regionale è stato esteso anche a Irpef e Irap. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale secondo motivo, atteso che le sezioni unite della Corte, nella succitata sentenzan.24823/2015, hanno affermato il principio per cui << in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino">>. A tale principio non si è uniformata la Commissione tributaria regionale che ha dichiarato l'invalidità dell'accertamento compiuto senza accesso nei locali del contribuente anche con riferimento a Irpef e Irap, tributi non armonizzati. Sulla base di tali considerazioni, quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

 

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