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E’ arrivato un accertamento per tributi locali: cosa fare?

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L'agente postale o il messo comunale ci ha appena consegnato una plico contenente un avviso di accertamento per imposte e/o tributi locali, quali Imu, Tasi, Tari, Tosap. Subito dopo ci si chiede:che fare?, pago?, non pago sperando che desistano dalla riscossione?, vado presso la sede dell'Ente cercando spiegazioni?, impugno l'atto presso il giudice competente?.

Il dubbio purtroppo è legittimo, anche perché in genere trattasi di cifre contenute in poche centinaia di euro che non giustificano l'eventuale ricorso ad avvocati e consulenti per la predisposizione degli atti oppositivi in quanto molte volte le spese per opporre sono maggiori del totale intimato dall'Ente, e quindi diventa antieconomico qualsiasi azione che non sia il pagamento dell'accertamento stesso.

Prima di pagare.

Prima di correre presso l'ufficio postale più vicino per pagare l'accertamento, possiamo preliminarmente verificare se l'ente ha rispettato correttamente la procedura prevista per la notifica dell'atto. La notifica dell'avviso di accertamento per i tributi degli enti locali deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, mentre il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Verificata la correttezza della notifica andiamo a verificare la correttezza dei conteggi; se riteniamo che i conteggi non siano corretti si può presentare un'istanza di annullamento in autotutela in cui si invita l'Ufficio competente ad annullare l'atto o a modificarlo sulla base dei conteggi corretti del tributo; in questa fase si apre una interlocuzione con l'Ente che potrebbe concludersi nell'accordo tra le parti e a questo punto il cittadino provvede a pagare l'avviso di accertamento rideterminato sulla base del confronto avvenuto.

Se non va a buon fine l'istanza di annullamento in autotutela, per inerzia dell'Ente o per mancato recepimento delle osservazioni del cittadino, e si decide di ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, prima va attivata la procedura del reclamo-mediazione (articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992), obbligatoria se la controversia è di importo inferiore ai 50.000 euro, sanzioni escluse. Se il reclamo-mediazione va in porto tutti felici e contenti in quanto si definisce il contenzioso con un accordo tra le parti, mentre in caso di mancato accordo non rimane che depositare il ricorso presso la sede provinciale della Commissione Tributaria con notevoli aggravio di costi. Proprio perché l'inizio di un contenzioso pendente presso la Commissione Tributaria, specialmente se delegato ad un professionista abilitato, fa lievitare notevolmente i costi (400/500 euro), prima di adire la via giudiziale bisogna verificare la compatibilità della spesa di lite con il totale dell'avviso di accertamento; è ovvio che se un avviso di accertamento non supera i 400/500 euro conviene ponderare bene la scelta in quanto può accadere che il cittadino va a spendere di più per depositare il ricorso piuttosto che pagare l'avviso di accertamento stesso. 

In questi casi quindi bisogna confidare nel buon senso dei funzionari del comune affinchè annullano in autotutela o modificano l'importo dell'avviso di accertamento recependo le osservazioni del contribuente; ove dovesse servire si potrebbe anche attivare la "protezione" del Garante del contribuente affinchè intimi all'amministrazione di annullare l'atto illegittimo o errato.

Pago.

Purtroppo, dopo aver verificato e ponderato tutto questo……….alla fine………..non ci resta che pagare, ma sempre con moderazione e compatibilmente con il proprio reddito disponibile; d'altronde ricordiamoci sempre che l'art.'art. 53 della Carta Costituzionale recita: 

"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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