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La responsabilità del debitore

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Si ha inadempimento dell'obbligazione quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, o adempiuta nel luogo stabilito o nelle modalità convenute. Si ha inadempimento dell'obbligazione quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, o adempiuta nel luogo stabilito o nelle modalità convenute. Il mancato adempimento può essere totale o parziale; può essere definitivo oppure può essere solo temporaneo; in tale ultimo caso abbiamo la cosiddetta mora del debitore.

Il mancato o inesatto adempimento può dipendere tanto da cause imputabili al debitore quanto da cause non imputabili allo stesso. Nel primo caso si parlerà di inadempimento imputabile e il debitore sarà tenuto al risarcimento dei danni al creditore; nel secondo caso, invece, l'obbligazione si estinguerà per impossibilità sopravvenuta.

Mentre l'adempimento attiene al momento fisiologico del rapporto obbligatorio, l'inadempimento attiene al momento patologico, in relazione al quale sorge l'esigenza di garantire, anche attraverso mezzi coattivi, che il creditore giunga ad ottenere l'utilità agognata durante la pendenza del rapporto.

Quando un'obbligazione non viene adempiuta sorge il problema di valutare in quali casi il debitore debba essere ritenuto responsabile e debba risarcire il danno al creditore. Al riguardo la legge non è un modello di chiarezza, perché‚ leggendo il codice sembra che ci siano due norme apparentemente inconciliabili: l'articolo 1176 e l'articolo 1218.

L'articolo 1176 sancisce che: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"; la norma, come si vede, impone al debitore una regola di comportamento, la diligenza. Sembrerebbe che il debitore sia inadempiente quando non si comporta con diligenza. Questo articolo non regola la fase dell'inadempimento dell'obbligazione, ma quella dell'adempimento, cioè, una modalità della condotta. Di conseguenza tale articolo non entra in gioco quando l'obbligazione è rimasta inadempiuta, ma quando è stata adempiuta, per poter valutare se l'adempimento sia esatto o no.

Secondo un'altra impostazione, invece, l'articolo 1176 assumerebbe importanza solo quando, di fronte all'impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione, occorre verificare che la causa che ha provocato l'inadempimento non sia imputabile al debitore.

L'articolo 1218, rubricato "responsabilità del debitore", stabilisce, invece, che: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Come si vede, la norma di cui all'articolo 1218 sembra essere diversa da quella posta dall'articolo 1176, essa risulta essere nettamente più sfavorevole per il debitore. La regola posta dall'art. 1218, quindi, è decisamente più sfavorevole al debitore perché una persona può anche essere diligente, ma nonostante tutto essere inadempiente (torniamo all'esempio del vettore: se per trasportare il pacco da Roma a Milano posso prendere solo l'elicottero, la prestazione, in tal caso è ancora possibile, ma il comportamento richiesto eccede l'ordinaria diligenza; il che significa che applicando la regola dell'articolo 1218, se non porto il pacco a destinazione nel tempo dovuto, sarò responsabile del ritardo).

In altre parole, è come se il codice dicesse che il debitore non deve solo comportarsi in modo diligente ex art. 1176, ma deve anche andare oltre: deve impegnarsi nell'adempimento più che con l'ordinaria diligenza, dato che sarà ritenuto responsabile in ogni caso, salvo che l'inadempimento non sia dipeso da fatto a lui non imputabile. L'articolo 1218, pone, quindi, una regola oggettiva, che sembra prescindere da una valutazione soggettiva del comportamento del debitore.

 

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