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Responsabilità civile per danno alla reputazione tramite testata giornalistica online

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L' antefatto era costituito da un articolo pubblicato su un periodico, lesivo della reputazione, dell'immagine e dell' identità personale di un soggetto, articolo diffamatorio e denigratorio sia nel titolo, sia nei contenuti, che non era stato firmato, come di consueto avviene, dal giornalista che ne era l' autore. 

Non potendo risalire alla paternità dell'articolo, il soggetto i cui diritti erano stati lesi citava davanti al Tribunale di Milano la società editrice del periodico ed il suo direttore, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti. 

Nell'articolo si era affermato che questa persona aveva intentato una causa, circostanza non vera; inoltre, il tono esacerbato utilizzato dall' autore dell' articolo dava un ritratto della persona non obiettivo, dipingendola come un manager privo di scrupoli e disposto ad intralciare un affare molto delicato, che coinvolgeva interessi economici rilevanti. La società editrice della testata ed il direttore responsabile si erano costituiti in giudizio, chiedendo che venisse riscontrata l' assoluta liceità dei contenuti dell' articolo e che, quindi, fosse rigettata la domanda nei loro confronti.

Il Tribunale riconosceva che l' intero articolo, tanto nel titolo quanto nel testo conteneva affermazioni pesantemente diffamatorie e lesive del diritto all' immagine e alla rispettabilità, perché false e non rispettose del principio di verità, che costituisce il fondamento del diritto di cronaca.

Sussistendo espressione del diritto di cronaca, è lecita la divulgazione a mezzo stampa di notizie anche lesive dell'onore di un soggetto, quando ricorrono sostanzialmente tre condizioni: l' utilità sociale dell'informazione; la verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca; la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non deve eccedere lo scopo informativo che si persegue e deve essere improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

Come la Corte di Cassazione ha precisato, la forma della critica non è civile quando non è basata sulla leale chiarezza, quando il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato, o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. 

In conclusione, deve sussistere un interesse collettivo a conoscere la notizia. Il giornalista deve fare un' approfondita ricerca sui fatti, che gli consenta di essere ragionevolmente sicuro che la notizia è vera; le forme espressive non devono essere inutilmente aggressive ed incivili.

Quindi, un giornalista, che pure citi fatti gravi o riprovevoli, non sarà tenuto a risarcire il danno , qualora lo faccia nell' ambito del diritto di cronaca fondato sui presupposti sopra indicati: rilevante interesse della collettività all' informazione, obiettiva verità dei fatti raccontati o comunque purché i fatti siano ritenuti, in buona fede, veri dopo un' accurata analisi delle fonti di provenienza delle notizie; espressione chiara e imparziale, cioè scevra da sottintesi o apprezzamenti soggettivi denigratori o tali da influenzare il lettore.

Con le premesse di cui sopra, può addirittura essere lecito attribuire un reato ad un soggetto, alla condizione che ciò sia motivato dal legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica, quando vi siano fatti veri, riferiti correttamente e che siano di interesse per la collettività. 

 

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