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Immissioni rumorose e diritto alla salute. Riparto della giurisdizione tra G.A. e G.O.

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Con ordinanza n.27175 del 15/09/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema del riparto della giurisdizione in materia di immissioni rumorose dovute al fenomeno della c.d. Movida, che superando la soglia di normale tollerabilità, risultino lesive del diritto alla salute e alla serenità della vita familiare nelle proprie abitazioni, allorquando la P.A. sia rimasta inerte e non abbia adottato misure idonee a ridurre le immissioni (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

La vicenda trae origine dal giudizio instaurato degli attori, i quali hanno convenuto dinanzi al Tribunale ordinario il Comune lamentando la lesione, da parte di quest'ultimo, dei loro diritti fondamentali alla salute, all'inviolabilità e al rispetto del domicilio, di proprietà ed al rispetto della vita privata e familiare. A parere degli attori, tale lesione sarebbe stata cagionata dalle immissioni rumorose provenienti dalla strada di proprietà del Comune sulla quale si affacciano le loro abitazioni e che, specialmente nel periodo notturno, supererebbero la soglia di normale tollerabilità.

Pertanto gli attori hanno chiesto al Tribunale la condanna del Comune alla cessazione immediata delle emissioni sonore e all'adozione delle misure necessarie per ricondurle entro i limiti della normale tollerabilità, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la cognizione della domanda riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la fonte del danno lamentato sarebbe il se e il come delle scelte dell'Amministrazione e il petitum della domanda si concretizzerebbe in un ordine di facere che involge l'esercizio del potere pubblico.

Gli attori hanno resistito con controricorso. 

 La decisione delle Sezioni Unite

In merito alla questione di giurisdizione sottoposta, i giudici di legittimità hanno preliminarmente indagato sul petitum sostanziale della domanda al fine di stabilire se esso sia relativo ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo, in quanto è su questa distinzione che s'impernia il criterio fondamentale di riparto della giurisdizione (Cass., Sez. Un., n. 25480/2021; Cass., Sez. Un., n. 10244/2022).

La Corte ha rilevato che nella specie il petitum sostanziale concerne la tutela del diritto alla salute dei resistenti e alla serenità della vita familiare all'interno delle loro abitazioni leso dalle immissioni rumorose intollerabili derivanti 1) dalla c.d. movida e quindi dal vocìo che scaturisce dal flusso massiccio e costante di persone che transitano, stazionano e intralciano i marciapiedi per partecipare alla vita notturna del quartiere; 2) dalla condotta omissiva del Comune, il quale non ha adottato adeguate misure, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.844 c.c. e 32 Cost., volte ad evitare o rimuovere le cause delle immissioni acustiche nelle proprietà degli istanti.

Sul punto la Corte ha rammentato il principio secondo cui in ambito di immissioni intollerabili per la salute umana "l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, là dove le immissioni nocive provengano dal bene pubblico (o da impianto privato realizzato sulla base di provvedimento amministrativo), può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere" (cfr. tra le più recenti Cass., Sez. Un. n. 7636/2020 e n. 25578/2020; Cass., Sez. Un. n. 29298/2021, Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21993).

 Quanto alla posizione giuridica fatta valere, la Suprema Corte ha rilevato che nel caso de quo si tratta di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, in quanto non investe scelte ed atti autoritativi della P.A., la quale non esercita alcun potere discrezionale sui cittadini che vivono nell'area interessata dalle immissioni inquinanti e lesive della salubrità dell'ambiente.

Inoltre, la Corte ha escluso che la controversia possa rientrare nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133 cod. proc. amm., poiché non verte in tema di atti o provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, o di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, emanati dal Sindaco in materia di igiene pubblica. Secondo i giudici di legittimità si è al di fuori dall'ambito della giurisdizione esclusiva non perché la posizione fatta valere in giudizio corrisponde ad un diritto costituzionalmente protetto, nella specie il diritto alla salute, ma perché anche nei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la tutela dei diritti fondamentali può estendersi anche ai comportamenti materiali della P.A., solo qualora siano consequenziali ad atti amministrativi o comunque espressivi di un potere autoritativo, fino a che questi comportamenti non degradino a comportamenti di mero fatto (Corte costituzionale sentenza n. 204/2004).

Alla luce dei suesposti principi normativi e giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che nel caso di specie, la condotta addebitata al Comune non riguarda atti espressivi di potere autoritativo, ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere e che, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

 

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