Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Reperibilità passiva: il danno psico-fisico va provato dall’operatore sanitario

Imagoeconomica_1481317

Con la sentenza n. 171 dello scorso 12 ottobre, la sezione lavoro della Corte di Appello di Campobasso, chiamata a pronunciarsi sul diritto di un operatore socio sanitario di essere risarcito per il danno psico-fisico patito a seguito del superamento dei limiti massimi dei turni di reperibilità passiva, ha escluso che il superamento della reperibilità passiva del lavoratore in giorno festivo sia idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico-fisico del lavoratore medesimo in modo tale da configurare un danno "in re ipsa".

Si è quindi statuito che "contrariamente alla diversa ipotesi della reperibilità attiva, nel caso di reperibilità passiva, consistente nell'obbligo di mera disponibilità ad un'eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensativo, deve essere il lavoratore ad allegare specificamente e a provare, anche per presunzioni semplici, che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo abbia inciso sul piano psico-fisico fino al punto di provocare un danno alla salute".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di un operatore socio-sanitario del reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Isernia di accertare l'inadempimento dell'ospedale per il sistematico superamento del limite di effettuazione di turni di pronta disponibilità (sei al mese), con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 516,00 per ciascun turno effettuato in misura eccedente quella prevista dall'art. 7 CCNL - Comparto Sanità del 7.04.1999.

In particolare, il ricorrente deduceva che, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, egli aveva subito un danno connesso all'innegabile dispendio di energie psico fisiche ulteriori rispetto a quello imposto dal contratto, danno da ritenersi, quanto all'an, presunto. 

Il Tribunale di Isernia rigettava la domanda attorea, sul presupposto che il superamento del limite massimo di sei turni di reperibilità al mese non integrasse un automatico inadempimento contrattuale, non avendo, oltretutto il ricorrente provato la sussistenza di un danno, non potendo essere oggetto di presunzione la incidenza dei turni sulla serenità psico -fisica del lavoratore.

L'operatore, proponendo appello, censurava la sentenza impugnata per aver completamente omesso di esaminare la norma violata del contratto collettivo, secondo cui "di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di reperibilità al mese".

A tal fine, rilevava come la disposizione era stata ripetutamente violata dalla datrice di lavoro, che lo aveva sottoposto a turni mensili di gran lunga eccedenti il previsto limite massimo, sottoponendolo ad uno stress confluito nel denunciato danno da usura psico - fisica.

In secondo luogo evidenziava come siffatto danno era stato provato, contrariamente a quanto asserito dal Giudice del lavoro, mediante tramite le prove testimoniali e i tabulati dei turni di reperibilità, che avrebbero dimostrato il sistematico e continuo superamento del limite mensile contrattualmente previsto.

La Corte non condivide le censure formulate.

I Giudici evidenziano come la reperibilità passiva del lavoratore in giorno festivo consiste nell'obbligo di mera disponibilità ad un'eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensativo; tale disponibilità non è idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico fisico del lavoratore medesimo in modo tale da configurare un danno "in re ipsa", atteso che il disagio patito per la reperibilità nel giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva. Ne deriva che incombe sul lavoratore allegare specificamente e a provare, anche per presunzioni semplici, che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo abbia inciso sul piano psico-fisico fino al punto di provocare un danno alla salute. 

La sentenza in commento richiama, inoltre, il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, anche attraverso presunzioni ed a mezzo del fatto notorio, il pregiudizio del suo diritto fondamentale nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 della Costituzione.

Con specifico riferimento al caso di specie, invece, il lavoratore ha omesso anche solo di allegare il danno che avrebbe subito per i maggiori turni di pronta reperibilità in cui è stato impegnato; non ha, inoltre, dato prova di aver opposto alcunché a fronte di una programmazione dei turni che lo vedeva impegnato in reperibilità oltre il numero contrattualmente previsto, sicché non è da escludersi che una tale modalità di organizzazione del lavoro da parte dell'Amministrazione fosse compatibile con le sue esigenze di vita dell'epoca, vieppiù perché il numero di turni di reperibilità prestati oltre il limite mensile previsto non era stato particolarmente elevato.

Da ultimo la Corte di Appello ricorda che la particolarità dell'ambito in cui l'appellante espletava il suo servizio di operatore socio–sanitario e le ineludibili e notorie esigenze del servizio ospedaliero consentono di interpretare la disposizione del CCNL – laddove utilizza l'inciso "Di regola" - in termini di previsione di massima e di natura programmatica che consenta, pertanto, all'Azienda di richiedere turni di pronta disponibilità anche in misura superiore ai sei previsti.

In conclusione, la Corte d'Appello di Campobasso, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza con compensazione integrale delle spese del giudizio. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

E’ revocabile l’Amministratore condomìniale per mo...
Mediazione obbligatoria: le precisazioni della giu...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito