Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Processo civile, rimessione in termini: in caso di decadenza, quando l'impossibilità è oggettiva?

Imagoeconomica_1435455

Inquadramento normativo: Artt. 152 – 153 c.p.c.

La rimessione in termini: «I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. Quando i termini sono perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno se vi è accordo tra le parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ]...]».

La rimessione in termini, l'iscrizione a ruolo e il blocco del servizio telematico: La rimessione in termini è possibile ove sia dimostrata che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., SU, nn. 32725/18; 21304/19, richiamate da Cass. civ., n. 8217/2020). Se a causa del blocco del servizio telematico, l'avvocato manchi di iscrivere a ruolo la causa nei termini, questi non potrà essere rimesso nei termini qualora il predetto blocco del servizio telematico sia stato tempestivamente segnalato. In tali casi, infatti, l'inosservanza del termine in questione è da ascrivere alla condotta dell'avvocato e non al disservizio delle procedure telematiche preannunciato tempestivamente (Cass. civ., n. 8217/2020).

La rimessione in termini e la tempestività dell'istanza: «Il provvedimento di rimessione in termini [...] presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale per causa a essa non imputabile (Cass. n. 6102/2019. richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 34734/2019), tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa» (Cass. n. 23561/2011, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 34734/2019). 

Ne consegue che se l'istanza di rimessione non è proposta tempestivamente al giudice davanti al quale è stato omesso l'adempimento, come ad esempio la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di una nuova udienza di discussione, tale mancanza esclude che nel provvedimento emesso successivamente sia configurabile una violazione di legge (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 29757/2019).

La rimessione in termini e la mancata comunicazione del deposito della sentenza da parte del cancelliere: «Il termine di impugnazione è stabilito a pena di decadenza e decorre "in ogni caso" dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l'omessa comunicazione da parte del cancelliere, a carico del quale può dar luogo solo a una sanzione disciplinare». Ne consegue che l'omissione in questione non può essere addotta a giustificazione per la rimessione nei termini di impugnazione e ciò ancor più ove si consideri che «la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta [...] per errore di diritto» (Cass. civ., n. 32802/2019).

Rimessione in termini e mancata accettazione del deposito telematico degli atti entro il giorno successivo alla ricezione: L'istituto della rimessione in termini, operando anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione, come su accennato, del fatto che la decadenza sia imputabile a un fattore estraneo alla volontà della parte (Cass., S.U., sent. n. 16598/2016, richiamata da Cass. civ., n. 24180/2019). 

Si ritiene fattore estraneo alla volontà della parte l'accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico, eseguita oltre il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia (Cass. civ., n. 2418072019). Con l'ovvia conseguenza che il ritardo nell'accettazione in questione può essere addotto a fondamento della richiesta di rimessione in termini.

Rimessione in termini e giudizio di cassazione: L'istituto di cui stiamo discorrendo trova applicazione anche con riguardo al giudizio di cassazione. In buona sostanza, la parte, ove affermi, ad esempio, l'impossibilità di tempestiva produzione dell'originale del ricorso con le relate di notifica, deve porre detta impossibilità, provandola adeguatamente, a fondamento dell'istanza di rimessione in termini. In sintesi, l'applicabilità dell'istituto in questione al giudizio di cassazione è possibile:

  • ove sussista in concreto una causa non imputabile alla parte;
  • ove detta causa sia riferibile a un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez. Un., n. 32725/2018; Cass., n. 30512/2018, richiamate da Cass. civ., n. 22092/2019).

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Fase 2: novità per lo svolgimento dei procedimenti...
Fase 2: Apertura studi professionali qui le Linee ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito